Surrogazione ex d.l. Bersani bilaterale con quietanza susseguente


Repertorio N. Raccolta N.
CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO PER SURROGAZIONE SOTTOPOSTO A CONDIZIONE RISOLUTIVA DELL’INTERVENUTA QUIETANZA
Ai sensi dell’art. 1202 Codice Civile e art.8 D.L. n.7/2007
nonchè ai sensi dell'art.38 e seguenti del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladieci
il giorno
del mese di
In Lecco, nel mio studio notarile in Via Balicco n.61.
Innanzi a me Dottor Daniele Minussi, Notaio residente in Lecco iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco,
sono personalmente comparsi i signori:
  • per "UniCredit Family Financing Bank SPA" con Sede Sociale e Direzione Generale in Milano (MI), Via Tortona n.33, capitale sociale di Euro 2.422.884.000,00.= interamente versato, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale: 05140920017 - Partita I.V.A.: 12916650158 - R.E.A. n.1596659, Cod.ABI 3218.5 - ISVAP RUI n. D000202994, Società con socio unico - Banca iscritta all'Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredit S.p.A., di seguito indicata come "Banca", il signor:
-
nella propria qualità di Quadro Direttivo, domiciliato per la carica presso la Filiale di
di UniCredit Banca S.p.A. il quale, premesso che:
- con efficacia dal giorno 1 gennaio 2009 la Banca, per effetto dell'atto di fusione per incorporazione di "Unicredit Banca per la Casa S.p.A." ("Società Incorporata") - a rogito dottor Pietro Sormani, Notaio in Milano, in data 18 dicembre 2008 Repertorio N.366372/79551, registrato a Milano 5 in data 19 dicembre 2008 al N.30519 Serie 1T - è subentrata senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art.2504 bis del Codice Civile, tra l'altro, in tutti i diritti, obblighi, rapporti giuridici e contrattuali della Società incorporata;
- la prosecuzione dei rapporti contrattuali ha per oggetto anche le procure in essere al momento di efficacia della fusione, tra cui rientra anche quella indicata al successivo punto a);
rappresenta la Banca in virtù:
a) della procura speciale (rilasciata dal signor Pasquale Giamboi, nella sua qualità di Amministratore Delegato di UniCredit Banca per la Casa S.p.A.) a rogito Dottor Pietro Sormani, Notaio in Milano, in data 3 novembre 2008, Repertorio n. 365609/79296, registrata a Milano 5 in data 4 novembre 2008 al n. 26057 Serie 1/T che, in copia conforme all'originale rilasciata dal medesimo Notaio in data 7 novembre 2008 trovasi allegata sotto la lettera "A" a mio precedente atto in data 15 giugno 2009 Repertorio N.140.607/23.739, registrato a Lecco il 25 giugno 2009 al N.797 Serie 1T;
b) della procura speciale (rilasciata dal signor Gabriele Piccini, nella sua qualità di Amministratore Delegato di UniCredit Banca S.p.A.) a rogito Dottor Carlo Vico, Notaio in Bologna, in data 23 ottobre 2008 Repertorio n. 110473/30108, registrata a Bologna in data 24 ottobre 2008 al n. 11851 Serie 1/T che, in copia conforme all'originale rilasciata dal medesimo Notaio in data 24 ottobre 2008 trovasi allegata sotto la lettera "B" al sopracitato atto a mio rogito in data 15 giugno 2009 Repertorio N.140.607/23.739;
  • i signori:
…………

(di seguito anche brevemente denominati "parte mutuataria e "parte datrice d'ipoteca").
Detti comparenti, della cui identità personale qualifica e poteri io Notaio sono certo,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Ai sensi degli Artt.38 e segg. del Decreto Legislativo 385/1993 (di seguito denominato anche T.U.B.), la Banca concede alla parte mutuataria che accetta un mutuo assistito da garanzia ipotecaria per complessivi Euro

Ai sensi dell'art. 1202 codice civile e dell'art. 8 del decreto legge n.7/2007 convertito in legge n. 40/2007 nonché ai sensi degli artt. 38 e segg. del Decreto Legislativo 385/1993 (di seguito denominato anche T.U.B.), la Banca concede alla parte mutuataria che accetta un mutuo di complessivi Euro

La somma mutuata verrà utilizzata, ai sensi dell'art. 1202 cod. civ. per:
-estinguere il debito di pari importo in essere con la Banca

con sede in
Codice Fiscale:
- dipendente da mutuo ipotecario di originari Euro

stipulato in data
con atto a mio rogito Repertorio n.
registrato a Lecco il
al n. Serie 1T, che la "parte mutuataria" dichiara di aver utilizzato per l'acquisto dell'immobile adibito a propria abitazione principale;
- ottenere, sotto la comminatoria dell’eliminazione retroattiva degli effetti del presente atto, la surrogazione di UniCredit Family Financing Bank S.p.A. nell'ipoteca iscritta a garanzia del predetto mutuo presso l'Agenzia del Territorio di in data ai n.ri
La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la somma sopraindicata da utilizzarsi contestualmente per la specifica destinazione sopra richiamata.
In relazione a quanto sopra la parte mutuataria, a valere sull'importo mutuato, richiede alla Banca surrogante Bonifico Bancario intestato alla Banca

Iban ………… con sede in
(di seguito anche "Banca Surrogata") per l'importo complessivo di Euro

pari a quanto necessario per estinguere il mutuo contratto con detta Banca Surrogata.
Il Notaio a tal fine incaricato avrà cura di ritirare dalla Banca Surrogata apposita quietanza per atto pubblico o scrittura privata autenticata, contenente l'indicazione della provenienza di detta somma dal presente contratto di mutuo al fine di ottenere l'estinzione del mutuo originario e la surrogazione prevista dall'art. 1202 cod. civ. nonché dall'art. 8 del D.L.n.7/2007 convertito in L.n.40/2007 quietanza necessaria per il relativo annotamento.
La Banca surrogata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1202 cod.civ. dovrà rilasciare piena e definitiva quietanza dell'importo ricevuto a saldo del mutuo sopra richiamato, prendendo atto espressamente della dichiarazione della parte mutuataria circa la provenienza della somma così ricevuta.
CONDIZIONE RISOLUTIVA
La mancata esecuzione di detto incombente entro giorni 60 (sessanta), a far tempo dalla stipulazione del presente atto, deve intendersi evento risolutivo di questa stipulazione, con la correlativa eliminazione degli effetti della stessa e l'immediata insorgenza degli obblighi restitutori relativamente alla somma mutuata.
DINAMICA DELLA SURROGAZIONE NELLE GARANZIE REALI
Tenuto presente che la Parte mutuataria, ai sensi dell'art. 1202 cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 8 del D.L.n.7/2007 convertito in L.n.40/2007, con il presente atto surroga, sotto la condizione risolutiva predetta, UniCredit Family Financing Bank S.p.A. nell'ipoteca già iscritta, si da atto dalle parti tutte che la Banca surrogata, nonostante l'avvenuta estinzione del mutuo a suo tempo concesso alla parte mutuataria, si dovrà impegnare a non effettuare comunicazioni all'Agenzia del Territorio che possano provocare la cancellazione dell'ipoteca da annotare di surrogazione.
Le parti altresì prendono atto, per quanto occorrer possa, che qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile ottenere la quietanza richiesta dalla legge per consentire a UniCredit Family Financing Bank S.p.A. di surrogarsi nella garanzia ipotecaria già iscritta, il Notaio incaricato di tale incombente provvederà a informarne la "parte mutuataria" e UniCredit Family Financing Bank S.p.A.. In tale ipotesi la "parte mutuataria", fermo il meccanismo di risoluzione degli effetti dell’atto di cui sopra, dovrà richiedere alla Banca surrogata la restituzione della somma bonificata, somma che verrà utilizzata per estinguere gli obblighi restitutori conseguenti al venir meno degli effetti del presente mutuo.
La parte mutuataria sarà comunque tenuta a corrispondere alla Banca gli interessi, commissioni e spese eventualmente dovuti in relazione al presente mutuo e ne autorizza l'addebito sul proprio conto corrente.
Il mutuo è concesso ed accettato ai patti alle condizioni tutte previste nel presente contratto, nonché nei relativi "Documento di sintesi" e "Capitolato" che, firmati dalle parti e da me Notaio, si allegano rispettivamente, sotto le lettera "A" e "B", al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Le parti prendono atto che il "Documento di sintesi" riporta la sintesi delle più significative condizioni contrattuali e le condizioni economiche relative al contratto.
La Banca non addebiterà al cliente le spese di istruttoria, quelle di perizia e di visure catastali e si accollerà tutti gli oneri notarili connessi alla surroga.
ART. 2 – OBBLIGHI
La parte mutuataria si obbliga a fornire alla Banca entro il termine di sessanta giorni dalla data odierna, i seguenti documenti:
a)dichiarazione notarile da cui risulti, con i relativi estremi, l'avvenuta annotazione ipotecaria di surrogazione ai sensi dell'art. 2843 cod.civ. a margine della ipoteca meglio descritta al successivo art. 6, che al momento di tale annotazione l'immobile ipotecato era di piena proprietà della "parte mutuataria" e che l'annotazione di surroga non è preceduta da alcuna trascrizione, iscrizione o annotazione pregiudizievole;
b)la copia esecutiva del presente contratto e relativa quietanza, nonché il duplo della annotazione di surroga ipotecaria;
c)le polizze di assicurazione di cui all'articolo 6 (sei) del capitolato.
ART. 3 - MANCATA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La parte mutuataria prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto nel termine indicato agli adempimenti previsti dal precedente articolo 2, la Banca (salvo che ritenga di consentire un nuovo termine) potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto e richiedere il rimborso per l'estinzione del mutuo.
Le spese e gli oneri comunque sostenuti dalla Banca restano a carico della parte mutuataria che provvede al loro pagamento entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
ART. 4 - TERMINI E MODALITA' DEL RIMBORSO
La durata del mutuo è fissata in
mesi.
La parte mutuataria si obbliga a rimborsare detta somma di Euro

entro mesi
dal
mediante rate con scadenza mensile posticipate, da pagarsi senza interruzione, con addebito sul conto corrente n.
intestato a
presso l'Agenzia di
di UniCredit Banca S.p.A. - ovvero, d'accordo con la Banca, di altro conto corrente intestato alla parte mutuataria, acceso presso i suoi sportelli, senza necessità di espressa richiesta da parte della medesima, secondo il piano di ammortamento concordato tra le parti, il quale firmato dalle parti stesse e da me Notaio viene allegato, sotto la lettera "C", al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale.
Dette rate comprendono quota di capitale occorrente per compiere gradualmente la restituzione dell'intera somma finanziata nel periodo convenuto di mesi 276 (duecentosettantasei) oltre ad interessi. Si precisa che gli importi indicati nel piano allegato potranno essere variati in dipendenza della variazione del valore del parametro di rilevazione del tasso di interesse di cui al successivo art. 5 (cinque).
Dalla data odierna e fino al giorno precedente a quello di decorrenza del piano di ammortamento la parte mutuataria farà luogo al pagamento degli interessi di preammortamento, calcolati al tasso indicato al successivo art. 5 (cinque).
ART. 5 – INTERESSI
Ai fini della determinazione del tasso d'interesse si pattuisce espressamente che fino al
il mutuo è regolato ad un tasso variabile pari alla quotazione dell'Euribor – 365 a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore in essere per valuta odierna pubblicato su "Il Sole 24 Ore" colonna lettera (quotazione 2 giorni lavorativi precedenti) maggiorato di 1,50 (uno virgola cinquanta) punti in ragione d'anno; la variabilità si avrà pertanto ogni tre mesi a partire dal
Per il periodo di preammortamento, il tasso di interesse è fissato nella misura pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore, in essere per valuta data di messa a disposizione dell'importo, maggiorato di 1,50 (uno virgola cinquanta) punti percentuali in ragione d'anno.
In mancanza di rilevazione dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), sarà utilizzato il Libor dell’Euro sulla piazza di Londra.
Si precisa che al momento della stipula del presente contratto il valore del parametro sopra riportato, calcolato per valuta data odierna, è pari a 0,90% (zero virgola novanta per cento) e pertanto il tasso d'interesse ad oggi risulta pari al

su base annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di 1,50 (uno virgola cinquanta) punti in ragione d’anno.
Il mutuo verrà regolato, quindi, al tasso variabile pari all'Euribor a tre mesi, come innanzi determinato e variabile trimestralmente.
Il Mutuatario in ogni momento successivo all'erogazione, ha la facoltà di chiedere la variazione del tasso del mutuo esercitando una delle seguenti scelte (di seguito Opzioni) da comunicarsi alla Banca mediante lettera raccomandata:
- Opzione a tasso fisso per i successivi 5 (cinque) anni, corrispondente all'EURIRS a cinque anni pubblicato su "Il Sole 24 Ore" colonna lettera (quotazione 2 giorni lavorativi precedenti), arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore, applicato sulla prima rata utile ed in essere con valuta il primo giorno del mese di esercizio dell’Opzione, maggiorato di 1,50 (uno virgola cinquanta) punti percentuali in ragione d'anno;
- Opzione a tasso fisso per i successivi 2 (due) anni corrispondente all'EURIRS a due anni pubblicato su "Il Sole 24 Ore" colonna lettera (quotazione 2 giorni lavorativi precedenti), arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore, rilevato il primo giorno del mese di esercizio dell’Opzione, maggiorato di 1,50 (uno virgola cinquanta) punti percentuali in ragione d'anno.
In caso di Opzione per il tasso fisso, lo stesso tasso di applica al mutuo per il biennio o il quinquennio scelto (di seguito Periodo Fisso) dal Mutuatario.
Il Mutuatario al termine del Periodo Fisso ha la facoltà di esercitare nuovamente una opzione, comunicando alla Banca, a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del Periodo Fisso la sua scelta tra:
- Opzione a tasso fisso per ulteriori 2 (due) anni corrispondente all'EURIRS a due anni pubblicato su "Il Sole 24 Ore" colonna lettera (quotazione 2 giorni lavorativi precedenti), arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore, rilevato il primo giorno del mese di esercizio dell'Opzione, maggiorato di 1,50 (uno virgola cinquanta) punti percentuali in ragione d'anno;
- Opzione a tasso fisso per ulteriori 5 (cinque) anni corrispondente all'EURIRS a cinque anni pubblicato su "Il Sole 24 Ore" colonna lettera (quotazione 2 giorni lavorativi precedenti), arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore, applicato sulla prima rata utile ed in essere con valuta il primo giorno del mese di esercizio dell’Opzione, maggiorato di 1,50 (uno virgola cinquanta) punti percentuali in ragione d'anno;
- Opzione a tasso variabile indicizzato al parametro Euribor – 365 a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, pubblicato su "Il Sole 24 Ore" colonna lettera (quotazione 2 giorni lavorativi precedenti) arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore, applicato sulla prima rata utile, in essere per valuta data di decorrenza del trimestre e variabile ogni tre mesi, maggiorato di 1,50 (uno virgola cinquanta) punti percentuali in ragione d'anno.
Nel caso in cui il Mutuatario non eserciti la facoltà di scelta nei termini sopra previsti, il mutuo, a partire dalla prima rata di ammortamento successiva alla scadenza del periodo di applicazione del tasso fisso, sarà regolato a un tasso variabile pari:
- al tasso Euribor – 365 a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore in essere per valuta data di decorrenza del trimestre e variabile ogni tre mesi, maggiorato di 1,50 (uno virgola cinquanta) punti in ragione d'anno.
Al fine di richiamare l'attenzione sull'andamento dei parametri di riferimento previsti dal contratto e facilitare il monitoraggio delle rate da parte del mutuatario, la Banca gli invierà le seguenti comunicazioni.
Tagliando Ordinario:
  • durante l'eventuale applicazione del tasso variabile: annualmente;
  • durante l'eventuale applicazione del tasso fisso: almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza pattuita per il regolamento a tasso fisso.
Tagliando Straordinario:
  • durante l'eventuale applicazione del tasso variabile: in caso di aumento dell'importo della rata del 20% (venti per cento) rispetto a quello originariamente previsto.
Tutte le predette comunicazioni verranno inviate, con pieno effetto, dalla Banca al mutuatario mediante lettera a mezzo posta ordinaria. La Banca ha la facoltà di attivare in seguito ulteriori modalità per l'invio delle comunicazioni, utilizzando canali alternativi e/o tecniche equivalenti (tra cui a mero titolo di esempio la posta elettronica), dandone previa comunicazione al cliente.
Alla parte mutuataria che risulti aver regolarmente onorato tutte le rate, a partire dal ventiquattresimo mese successivo all'erogazione, se dalla stessa richiesto, sarà modificata la durata originaria del mutuo, con un allungamento fino a 60 (sessanta) mesi, anche con frazioni di 12 (dodici) mesi ciascuna, rispetto al piano originariamente previsto. L'età massima degli aventi diritto non potrà essere superiore ai 75 (settantacinque) anni alla nuova scadenza del contratto risultante dalla rinegoziazione e il mutuo non potrà avere una durata complessiva superiore a 35 (trentacinque) anni.
La rinegoziazione della durata originaria del mutuo comporta il ricalcolo del piano di ammortamento del capitale residuo al momento della rinegoziazione.
La rinegoziazione della durata del Mutuo è condizionata:
- al rinnovo della Polizza Assicurativa rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e caduta di aeromobile per la durata corrispondente alla rinegoziazione;
- alla Copertura Temporanea Caso Morte - per i mutuatari che alla scadenza del finanziamento abbiano un’età superiore ai 70 (settanta) anni – con vincolo a favore della Banca erogante.
La parte mutuataria potrà, anche durante questo quinquennio, ottenere il passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa secondo quanto innanzi descritto e con le modalità sopra indicate, mediante specifica richiesta scritta a mezzo raccomandata.
E' in facoltà del Mutuatario di richiedere la rinegoziazione extracontrattuale delle condizioni economiche e contrattuali stabilite, con riserva di accettazione da parte della Banca.
L'esercizio delle opzioni previste dal presente contratto e l'allungamento fino a 60 (sessanta) mesi parimenti previsto non comportano novazione alcuna in relazione agli obblighi previsti dal mutuo e dalle sue garanzie.
In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo - anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto - decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 3,00 (tre virgola zero zero) punti, in ragione d'anno.
Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica.
La Banca dichiara e la parte mutuataria prende atto ed accetta che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) relativo al presente mutuo è pari al
annuo.
ART. 6 – SURROGAZIONE NELL'IPOTECA
A garantire il puntuale rimborso del mutuo e l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto e dall'allegato Capitolato delle Condizioni Generali, la parte mutuataria ai sensi degli 1202 cod. civ. e dell’art. 8 del decreto legge n. 7/2007 convertito in legge n. 40/2007, concede a favore di UniCredit Family Financing Bank S.p.A., la surrogazione da annotarsi a margine della seguente iscrizione ipotecaria:
iscritta presso l'Agenzia del Territorio di in data ai n.ri ;
concessa dalla parte mutuataria e iscritta a favore della Banca surrogata per l'importo di Euro

sopra l'immobile, e le accessioni, i miglioramenti e le pertinenze relativi, di cui alla seguente descrizione:
In Comune Amministrativo e Censuario di

Detta ipoteca da annotarsi di surrogazione comprende e garantisce, in via presuntiva:
- il capitale finanziato;
- gli interessi, anche di mora, nella misura prevista all'art. 5 del presente contratto;
- le spese, anche giudiziali (incluse quelle di cui al primo comma dell'art. 2855 cod.civ.), premi di assicurazione, tasse, imposte e qualunque altra somma che potesse rappresentare un credito della Banca in dipendenza del presente contratto, dell'allegato Capitolato delle Condizioni Generali o di legge anche per i casi di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine.
Ai sensi dell'art. 39 comma terzo del D.Lgs. n. 385/93, il credito della Banca è garantito dall'ipoteca iscritta fino alla concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto, per effetto delle clausole di indicizzazione di cui all'art. 5 (cinque) del presente contratto.
La Parte mutuataria acconsente che a richiesta di chiunque la presente ipoteca venga annotata di surrogazione e successivamente rinnovata presso l'ufficio competente dell'Agenzia del Territorio con esonero del competente Responsabile del Servizio di pubblicità immobiliare da ogni responsabilità al riguardo.
La Parte mutuataria dichiara inoltre, assumendo ogni conseguente responsabilità, che detto immobile è nella sua libera ed esclusiva proprietà e disponibilità e che, successivamente alla iscrizione della predetta ipoteca, non è stato soggetto ad alcuna iscrizione o privilegio né ad alcuna trascrizione, a servitù non apparenti o ad altro vincolo o onere, anche per imposte o di piano regolatore, che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria concessa a fronte del finanziamento o l'annotazione di surroga da eseguire.
ART. 7 - COMMISSIONI E SPESE
Ai sensi e per gli effetti del titolo VI capo I del T.U.B., si applicano al mutuo le commissioni e spese previste nell'allegato "Documento di sintesi".
Come previsto dall'art. 118 del T.U.B., qualora sussista un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al mutuatario - le commissioni e spese, percepibili durante l'intera durata del mutuo ed indicate nell'allegato "Documento di sintesi", rispettando le prescrizioni di cui all’art.118 del T.U.B. e dandone comunicazione al mutuatario con preavviso di trenta giorni in forma scritta o mediante altro supporto durevole - preventivamente accettato dal mutuatario - utilizzando tecniche di comunicazione a distanza.
La parte mutuataria approva specificamente - ai sensi dell’art.117 comma quinto del T.U.B. - tale facoltà della Banca.
La modifica si intenderà approvata ove il mutuatario non dovesse recedere dal contratto entro sessanta giorni. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il mutuatario ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Si conviene espressamente che la Banca non potrà modificare unilateralmente in senso sfavorevole al mutuatario il valore del tasso, nel caso di tasso fisso, ovvero il parametro e/o lo spread, in caso di tasso variabile riportato/i al precedente articolo 5 (cinque).
In caso di variazione della normativa richiamata al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
Per gli onorari e i diritti notarili si applica l’art. 39 comma settimo del T.U.B..
ART. 8 - ESTINZIONE ANTICIPATA - TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
La parte mutuataria ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo in linea capitale ed interessi - ivi inclusi quelli moratori - a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma di cui la Banca fosse creditrice. Nessuna penale, compenso o onere aggiuntivo è dovuto alla Banca per l’estinzione anticipata.
L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione di tutto quanto ancora dovuto prima della scadenza del mutuo.
Dal momento in cui la parte mutuataria ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione anticipata, totale, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.
Per la portabilità, nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% (uno per cento) del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.
ART. 9 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Per ogni effetto di legge, anche ai fini dell'iscrizione ipotecaria, la parte mutuataria dà atto che la Banca elegge domicilio presso la propria sede in

La parte mutuataria come in comparizione al presente atto o, se qui irreperibile, presso la casa comunale di
a tale domicilio eletto, o a quello reale del mutuatario e della parte datrice di ipoteca, la Banca potrà fare eseguire la notificazione di tutti gli atti anche esecutivi.
ART. 10 - ONERI FISCALI
Il presente atto e le relative formalità godono del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modifiche ed integrazioni, ma, ai sensi dell'art. 8, comma 4 - bis, del D.L. 31 gennaio 2007, convertito con modificazioni in Legge 2 aprile 2007 numero 40, al presente atto ed alle relative formalità non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modifiche, nè le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.
La parte mutuataria si impegna a versare alla Banca le eventuali maggiorazioni di detta imposta che, per successive disposizioni legislative o interpretazioni normative, la Banca medesima fosse tenuta a corrispondere in relazione al presente atto.
ART.11 RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui sorga una controversia tra la parte mutuataria e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, la parte mutuataria – prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.
La parte mutuataria può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o a per via telematica a UniCredit Family Financing Bank S.p.A. Ufficio Reclami Indirizzo: Via Tortona, 33 - 20144 Milano - Fax: +390248986.982 reclami.ucfin.it@unicreditgroup.eu. La Banca deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta ferma la facoltà per il cliente e per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
La parte mutuataria può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria, nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
  • **
Sarà cura del Notaio rogante fornire alla parte mutuataria ed alla parte datrice di ipoteca copia autentica del presente atto, fornendo alla Banca attestazione circa l’avvenuta consegna di detta copia.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura, essendone stato in precedenza dispensato per quanto attiene ai ben conosciuti allegati ai comparenti, i quali dichiarano di approvarlo, in quanto conforme alla volontà espressami, sottoscrivendolo con me Notaio alle ore

Lo stesso consta di fogli scritti da mia fiduciaria sotto la mia direzione mediante mezzo elettronico e per poca parte manoscritto da me Notaio per
pagine intere e fin qui della

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Surrogazione ex art.8 l. 2 aprile 2007 n.40 (c.d. bersani bis)


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