Cass. civile, sez. Lavoro del 1988 numero 499 (22/01/1988)


Le parti, che abbiano convenuto l' adozione della forma scritta per un determinato atto, possono, nella loro autonomia negoziale, rinunciare successivamente al detto requisito formale e tale rinuncia ben può derivare da atti diversi dallo scritto e, in particolare, da comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di mantenere in vita il vincolo di forma convenzionale precedentemente pattuito, conseguendone, anche in tal caso, l' inapplicabilità della limitazione della prova per testimoni stabilita dall' art. 2725 cod. civ.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1988 numero 499 (22/01/1988)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti