Cass. civile del 1991 numero 100 (09/01/1991)


In tema di contratto di agenzia, la sostanziale diversità, per natura ed effetti, fra il recesso - il quale consiste in una dichiarazione unilaterale ricettizia, volta a far cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione della controparte e produce effetto solo che quest' ultima ne abbia avuto conoscenza (salvo, ex art. 1350 cod. civ., l' obbligo della parte recedente di dare il prescritto preavviso o di corrispondere l' indennità sostitutiva) - e la risoluzione consensuale - che è invece un negozio bilaterale volto a porre fine al vincolo contrattuale ( art. 1372 cod. civ.) - comporta che la prescrizione dell' uso della forma scritta (nella specie, raccomandata con ricevuta di ritorno e preavviso di trenta giorni), pattuita per l' esercizio del recesso, non è estensibile all' ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, la cui manifestazione di volontà non solo non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma, che non risulti previamente pattuita con specifico riferimento al negozio in questione, ma può anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche.Il patto che concerne l' adozione di una determinata forma per la futura conclusione di un contratto (o anche per porre validamente in essere un negozio unilaterale) non può estendersi in via analogica ad altre convenzioni non specificamente previste, come la risoluzione consensuale del rapporto, la quale non soggiace ai limiti di prova testimoniale previsti dall' art. 2723 cod. civ. con riguardo ai "patti posteriori alla formazione del documento", dovendosi considerare tali solo quelli che apportano alle clausole contrattuali, stipulate in forma scritta, aggiunte o modifiche destinate a regolare diversamente per il futuro particolari aspetti del rapporto tra le parti, nel presupposto della persistenza e prosecuzione del medesimo.

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