Cass. civile, sez. Lavoro del 1982 numero 5839 (06/11/1982)


Le parti, che abbiano convenuto l' adozione della forma scritta per un determinato atto, ben possono, nella loro autonomia negoziale, rinunziare successivamente a detto requisito formale, anche mediante comportamenti incompatibili con la volontà di mantenere in vita il vincolo di forma precedentemente convenuto. L' accertamento della configurabilità o meno, in concreto, di un comportamento di tale natura costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da sufficiente e logica motivazione. (Nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla suprema corte - aveva ritenuto che la società datrice di lavoro avesse rinunciato al requisito dell' invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, stabilito, dall' art.. 58 del C.C.N.L. 21 novembre 1973 per i dipendenti di aziende commerciali, per la richiesta, da parte del lavoratore, di un periodo di aspettativa).

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