Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 91


Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i
procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219
e 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni di
cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato, con
provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, coloro
che nella qualità di concessionari o anche di costruttori e
appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede
nell'eseguire opere di cui al presente capo.
Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici è data
comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato.
I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni
contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche.
Quando si tratti di contributi già accordati, la perdita si
limiterà alla quota parte non vincolata a favore di istituti
finanziatori.

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