Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 62


Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo
del Genio civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento,
dell'elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini
dell'art. 59, del piano tecnico delle opere, nonché del piano
finanziario e del riparto provvisorio delle spese, con lo schema
dello statuto del consorzio, fissando un termine di sessanta giorni
per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli
interessati.
Sentito il Consiglio superiore, il Ministro dei lavori pubblici
promuove il decreto del Presidente della Repubblica per la
costituzione del consorzio obbligatorio.
Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato, il
decreto è emanato di concerto col Ministro delle finanze.

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