Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 44


E' in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla
quantità di acqua o di energia idraulica utilizzata una
corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica,
ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell'utente,
restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto
compatibile colla modificazione apportata.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 44"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti