Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 33


Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione
delle acque, il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione
di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti così
alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali primari e
secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte
principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia
elettrica.
L'approvazione del progetto esecutivo, che deve soddisfare alle
condizioni stabilite dall'art. 16 della L. 25 giugno 1865, n. 2359,
equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti
dell'articolo 17 della legge stessa.
Il Genio civile compila, previo avviso agli interessati, lo stato
di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono la
indennità offerta o non conchiusero alcun amichevole accordo con
l'espropriante, e determina la somma da depositarsi a titolo di
indennità di espropriazione, a seguito di che si provvede dal
prefetto a norma degli artt. 48 e seguenti della L. 25 giugno 1865,
n. 2359. Se i lavori debbono eseguirsi da un'amministrazione dello
Stato avente un proprio ufficio tecnico, questo stesso ufficio,
previo avviso agli interessati, compilerà lo stato di consistenza.
Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta
legge.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore,
può dichiarare urgente ed indifferibile l'esecuzione dei lavori,
anche prima della concessione, agli effetti degli artt. 71 e seguenti
della L. 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla L. 18 dicembre
1879, n. 5188 (serie seconda). In tal caso lo stato di consistenza di
cui al detto art. 71 è compilato dal Genio civile, previo avviso agli
interessati, ed ha valore di perizia giudiziale a norma dell'art. 34
della legge suddetta.
Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si
provvederà a norma dei capoversi precedenti.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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