Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 220


I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della
presente legge, salvo quanto è disposto all'art. 223, possono essere
formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai
funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici,
da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato
nonché degli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei
comuni, osservate le norme del codice di procedura penale.
I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio del
Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e
222.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 220"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti