Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 218


L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo
potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi o contributi
negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nei
riguardi delle espropriazioni.
I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo
potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono
disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano.
Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da
alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione
dell'acqua a norma della presente legge.
Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla
concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di contributo
o concorso viene fatto durante l'istruttoria della domanda di
concessione.

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