Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 215


I concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche per
produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge, che intendono iniziare o riprendere, dopo
averla sospesa, la esecuzione delle opere concesse, devono chiederne
autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede di
concerto col Ministro delle dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere, ferma
rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi tutti i
termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonché l'obbligo del
pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal
caso il provvedimento è adottato di concerto anche col Ministro delle
finanze.
La sospensione del pagamento del canone viene computata come
proroga all'originario termine di decorrenza nei limiti massimi
indicati dal precedente articolo 212 e con gli effetti previsti
nell'articolo medesimo e nell'art. 214, senza pregiudizio del diritto
del concessionario di rinunciare alla concessione.

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