Ai fini della L. 12 gennaio 1933, n. 141 (abrogata con l'art. 1, d.l. 12 marzo 1946, n. 211.), la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(Omissis) (comma abrogato dall'art. 6, d.p.r. 11 febbraio 1998, n. 53).
L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione
dell'energia elettrica comunque prodotta è data dalle autorità
competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo
comma dell'art. 129.