Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 21


1. Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(Comma prima modificato prima dall'art. 6, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, e dall'art. 29, L. 5 gennaio 1994, n. 36, e poi così sostituito dall'art. 23, comma 7, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nel testo sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, e dall'art. 96, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
2. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
(Comma aggiunto dall'art. 29, L. 5 gennaio 1994, n. 36)
3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.
4. Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.
(Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, successivamente, il citato decreto legislativo n. 152 del 1999 è stato abrogato dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il cui articolo 96 ha nuovamente aggiunto il presente comma con lo stesso testo di quello precedentemente in vigore)
5. Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447; le derivazioni posteriori alla L. 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.
6. La stessa disposizione è applicabile alle tramvie a trazione meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.

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