Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 206


L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale superiore sui
ricorsi previsti dall'articolo 143, si fa in via amministrativa,
eccetto che per la parte relativa alle spese.
L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte
riguardante la condanna alle spese, non potrà essere rilasciata se
non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine
all'originale dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome
del Popolo italiano e terminare con la formula stabilita dall'art.
556 (vedi, ora, art. 475, cod.proc.civ. 1942) del codice di procedura civile.

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