Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 184


La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in
conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene:
a) l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la indicazione
delle parti;
b) la trascrizione integrale del dispositivo;
c) la data della pubblicazione.
Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere
riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti
sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della causa.
Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione.
L'originale dell'atto è allegato al fascicolo della causa.

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