Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 178


Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa
all'articolo precedente, dopo il rinvio all'udienza del collegio,
deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi
documenti: se intende comparire prima della udienza deve depositare i
documenti e notificare la comparsa alle parti costituite.
La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua
con le norme stabilite nell'art. 49 del R.D. 31 agosto 1901, n. 403
( abrogato a seguito dell'entrata in vigore del codice di
procedura civile del 1942), sul procedimento sommario.
Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, può rimettere le parti
dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione, senza
deroga, però, alle disposizioni del precedente articolo.

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