Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 160


Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di
domicilio, le domande, le difese proposte oralmente sono riferite
sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è
sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.
Le domande, le difese proposte per iscritto, nonché le conclusioni
possono essere presentate alla udienza o in cancelleria e sono
vistate dal cancelliere prima dello scambio fra le parti.

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