Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 148


Le cancellerie delle sezioni di Corte di appello, designate a
funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai
registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di
udienza, un ruolo di udienza, un registro per deposito delle
ordinanze e sentenze prescritte dall'art. 183 della presente legge e
una rubrica di fascicoli di causa.

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