Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 125


Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in
genere su tutti i beni dello Stato, delle province e dei comuni, che
siano d'uso pubblico o destinato ad un pubblico servizio, la
corresponsione dell'indennità è sostituita dal pagamento di un canone
annuo.
Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltà delle
amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni di chiedere
il canone annuo anziché l'indennità.
La misura dell'indennità e dei canoni dovuti alle amministrazioni
dello Stato, delle province e dei comuni è determinata con decreto
del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il pagamento delle indennità e dei canoni non pregiudica il diritto
alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.

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