Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 114


Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso
contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter
accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso,
l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee è
data con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
quello delle comunicazioni sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici (vedi art. 18, d.p.r. 28 giugno 1955, n. 619.).

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