Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 110


Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di
impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi
altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi
autorizzato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile nella
cui circoscrizione sono situati i fondi.
Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca
meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed è obbligato a
risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.
Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono
osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente.
Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle
autorità militari, occorre apposita autorizzazione data dalle
autorità medesime e l'accesso è subordinato alle loro prescrizioni.
Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l'ingegnere
capo dell'Ufficio del Genio civile può prescrivere al richiedente il
preventivo deposito di una somma adeguata.
La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo,
dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, senza pregiudizio
dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria.
L'azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla
notificazione del provvedimento di liquidazione.
Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell'art.
8 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica
utilità.

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