Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 102


Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di
assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di
esplorazione sarà determinata con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il
Consiglio superiore delle miniere.
Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in cui lo
Stato creda di agevolare ai comuni ed alle province la ricerca di
acque per l'approvvigionamento di acque potabili.

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