Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 101


L'autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia
diritto a compenso od indennità:
1) quando non siasi dato principio a lavori entro due mesi dal
giorno in cui essa fu notificata;
2) quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;
3) nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel
decreto che l'accorda;
4) per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.

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