La fidejussione determina l'insorgenza di un credito a favore del soggetto garantito soltanto in relazione alla scadenza dell'obbligazione garantita (non già per effetto della stipulazione del contratto di garanzia). Ne segue che
il termine prescrizionale del relativo diritto non può che decorrere dalla data in cui si può considerare esigibile il credito nota1. Tale momento deve essere individuato nel termine di adempimento (Cass.Civ.Sez. I
3783/98 ; Cass.Civ.Sez. III
3662/96 ) ovvero in relazione all'eventuale recesso dell'istituto di credito dal contratto di conto corrente e relativa apertura di credito (Cass.Civ.Sez. I
3783/98 ; Cass.Civ.Sez. I
5228/85 ). L'ultimo comma dell'art.
1957 cod.civ. precisa che l'istanza proposta contro il debitore principale interrompe il termine prescrizionale anche nei confronti del fidejussore.
Può essere concretamente importante stabilire se la garanzia assunta debba essere qualificata come fidejussione piuttosto che come polizza fidejussoria o cauzionale. Soltanto quest'ultima è, infatti, assoggettata al termine prescrizionale breve di cui all'art.
2952 cod.civ. per quanto attiene al corrispettivo pagato a fronte della prestazione del garante
nota2.
Note
nota1
E' evidente che il creditore può richiedere l'adempimento della obbligazione garantita al fideiussore solo dal momento in cui il proprio credito diventa esigibile: cfr. Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.218.
top1nota2
La polizza fidejussoria è configurabile più che come una fideiussione come un contratto di assicurazione, in cui sul l'assicuratore-fideiussore incombe il rischio dell'insolvenza dell'assicurato-debitore, il quale è tenuto a corrispondere i premi: cfr.Galgano, Diritto civile e commerciale, vol.II, t.2, Padova, 1999, p.486.
top2 Bibliografia
- GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, II, 1999