Cass. civile, sez. III del 1998 numero 7512 (30/07/1998)


In tema di fideiussione prestata a garanzia di un' apertura di credito in conto corrente, senza determinazione di durata, il recesso del fideiussore è operante dal momento in cui viene a conoscenza della banca, e produce l' effetto di limitare la garanzia al saldo passivo esistente a tale data, non essendo opponibile l' eventuale ulteriore prosecuzione del rapporto di apertura di credito. Tuttavia, poiché l' obbligazione del fideiussore ha lo stesso contenuto dell' obbligazione garantita (non potendo, fra l' altro, eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale - art. 1941, comma primo, cod. civ.-), e diventa attuale quando questa - con l' estinzione del rapporto di apertura di credito - viene definitivamente determinata e si rende esigibile, l' intervenuto recesso assume rilievo in relazione al saldo finale del conto, contenendo, nei limiti suddetti, l' ambito della garanzia, senza, altresì e peraltro, che - valendo il principio di inscindibilità delle rimesse attive e passive sia nel rapporto tra banca e cliente, che in quello fra banca e garante - le rimesse attive affluite sul conto dopo il recesso del fideiussore e fino alla chiusura del rapporto creditizio, possano essere conteggiate isolatamente e separatamente a favore del garante, in riduzione del saldo passivo esistente alla data del recesso medesimo.

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