Liberazione del fidejussore per obbligazione futura



Notevole rilevanza possiede la disposizione di cui all'art. 1956 cod.civ., come novellata dalla Legge 154/92. La norma prevedeva, prima di tale intervento normativo, semplicemente che il fideiussore per un'obbligazione futura nota1 fosse liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, avesse fatto credito al terzo (cioè al debitore principale), pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito nota2. Ciò non escludeva che il creditore (ad es. un istituto bancario) dovesse comunque usare criteri di diligenza e di prudenza nel far salve le ragioni del garante con riferimento alla concessione di nuove linee di credito nota3. Attualmente, ai sensi del II comma della norma, la quale è stata considerata come non retroattiva, non è più possibile che il fidejussore possa validamente rinunziare preventivamente ad avvalersi della detta liberazione. Al riguardo si è anche parlato di nullità sopravvenuta. Una pattuizione rinunziativa contenuta in un contratto concluso nel tempo antecedente la novella non potrebbe infatti non essere ora considerata invalida (Cass. Civ. Sez. III, 1689/06). Pare tuttavia più appropriato fare semplicemente rinvio alla regolare applicazione secondo la quale tempus regit actum.

I principi in parola devono essere ambientati in relazione al tipo di rapporto al quale sonno astrattamente riferibili. Così in tema di apertura di credito bancario (vale a dire un contratto che, a differenza di un mutuo che vada contestualmente al suo perfezionamento in ammortamento costante) è stato deciso che, siccome l'obbligazione garantita sorge solo dal momento dell'utilizzazione del fido, l'esigenza di protezione del fideiussore impone di reputare che l'ampliamento dell'esposizione del debitore principale abbia luogo nel momento in cui il maggior credito viene effettivamente utilizzato dal debitore (Cass. Civ., Sez. I, 21730/10).

Note

nota1

Con l'aggettivo "futura" si intende l'obbligazione assunta successivamente al perfezionamento del negozio fideiussorio (Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.501).
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nota2

Tale causa di estinzione non è stata reputata invocabile dal fidejussore che avesse garantito un debito della società di capitali della quale egli rivestiva anche la qualità di socio, stante la possibilità di informarsi dell'andamento economico della gestione sociale: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 8486/95. Tra i diritti del socio di una società di capitali vi è infatti quello di informarsi dell'attività sociale mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 cod. civ.) e l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 cod.civ.). Pertanto, nel caso in cui il fidejussore per obbligazione futura che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale chieda di essere liberato dalle proprie obbligazioni nei confronti del creditore ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., è legittima la presunzione alla quale faccia ricorso il giudice di merito che rigetti tale richiesta supponendo che il fidejussore fosse al corrente della situazione economica della società, ciò che gli avrebbe consentito di intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società.
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nota3

Per l'applicazione della norma non è richiesto né un comportamento doloso del creditore, essendo sufficiente l'obiettiva assenza di diligenza dello stesso, neppure deve sussistere un vero e proprio stato di insolvenza del debitore. Basta il fondato timore che una tale situazione possa manifestarsi, rendendo più difficile il soddisfacimento del credito (Bozzi, La fidejussione, le figure affini e l'anticresi, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XIII, Torino, 1985, p.269). Occorre comunque che la grave difficoltà finanziaria del debitore sia sopravvenuta alla stipulazione della fideiussione (Agostino, Ancora in tema di estinzione della fideiussione prevista dall'art.1956 cod.civ., in Diritto e giurisprudenza, 1970, p.968).
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Bibliografia

  • AGOSTINO, Ancora in tema di estinzione della fideiussione prevista dall'art.1956 cod.civ., Diritto e giurisprudenza, 1970
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • BOZZI, La fideiussione, Milano, 1985

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