La condizione illecita nel testamento



In tema di negozio testamentario vige la regola generale, opposta a quella dettata per gli atti inter vivos , secondo la quale la condizione illecita non solo non rende nullo l'atto, ma si considera come non apposta (vitiatur sed non vitiat): art. 634 cod.civ..

Ciò è da riconnettere all'esigenza di attribuire il maggior effetto possibile alla volontà del disponente che, per definizione, non è in alcun modo ripetibile, dato il venire ad efficacia del testamento dopo la morte di costuinota1 . Come è evidente, se invece si tratta di negozio inter vivos, le parti possono concludere un nuovo negozio, eliminando la condizione illecita: questo spiega la diversa regola dettata in tema di contratti dall'art. 1354 cod.civ..

Si presume comunque che la condizione illecita rifletta soltanto uno fra i motivi che hanno determinato il testatore alla disposizione. Tanto è vero che, se emerge la forza determinante rispetto alla volizione del testatore del motivo insito nella condizione illecita, essa riceve lo stesso trattamento adottato per i negozi inter vivos, vale a dire che l'intero atto viene travolto dalla nullità (vitiatur et vitiat: cfr. art. 626 cod.civ.)nota2.

Si è ritenuto, in omaggio alle regole predette, che produce la caducazione dell'intero negozio la condizione di sposare il nipote del testatore apposta in una disposizione a favore di una ragazza non parente del testatore medesimo. Al contrario vitiatur, sed non vitiat la condizione imposta alla moglie istituita erede, di lasciare tutto o parte dei beni posseduti ad una determinata persona.

Talvolta non è semplice accertare l'illiceità della clausola condizionale apposta all'atto di ultima volontà. In alcuni casi è sufficiente il semplice riferimento al fatto dedotto sotto condizione, in altri casi occorre avere presente l'intento ultimo del disponente. Se, ad esempio, Tizio istituisce erede Caio sotto condizione sospensiva che l'istituito compia un reato, chiaro appare il profilo dell'illiceità. Analogamente si può dire per  la condizione di non alienare mai i beni ereditari ovvero quella, in un certo senso analoga, consistente nell'affidamento ad altra persona dell'amministrazione dei beni di un soggetto capace. In tutti questi casi il risultato è direttamente vietato dalla legge (compiere un fatto di reato, sottrarre i poteri di disposizione al proprietario capace di agire). Occorre invece riguardare l'intenzione del testatore se egli abbia subordinato l'istituzione al compimento di determinate scelte da parte del beneficiato. Se lo scopo è quello di coartarne la volontà, l'apposizione della condizione non sfuggirà ad una censura di illiceità, mentre se si tratta semplicemente di assecondarne un'inclinazione la disposizione sarà pienamente valida nota3 . Si pensi alla condizione di intraprendere una determinata professione (oppure di assumere i voti religiosi, diventando sacerdote ovvero suora).

Alcune clausole condizionali hanno nella pratica sollevato problemi di notevole rilevanza:

  1. la condizione di contrarre o non contrarre nozze;
  2. la condizione di reciprocità (art. 635 cod.civ.);
  3. la c.d. condizione si sine liberis decesserit (Cass. Civ., 150/85 );
  4. le cosiddette clausole di risoluzione, con le quali viene prevista la caducazione del lascito nel caso in cui il beneficiario intraprenda azioni di impugnativa.

Note

nota1

La dottrina ravvisa il fondamento di questa disposizione nella presunta volontà del testatore (in particolare si veda Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1964, p.189), sottolineando altresì la irripetibilità della disposizione di ultima volontà (Cariota-Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli,1962, p.657; Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.203).
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nota2

Per questo motivo si dice che l'art.634 cod.civ. pone solo una presunzione di validità, destinata a cadere allorchè si provi il motivo determinante: Petrelli, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000, p.171.
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nota3

Napoli, La condizione nel testamento, in Le successioni testamentarie, a cura di Bianca, in Giur.sist.dir.civ.e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1983, p.120.
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Bibliografia

  • CARIOTA-FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
  • NAPOLI, La condizione nel testamento, Torino, Giur.sist.dir.civ.comm., 1983
  • PETRELLI, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000


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