Divieto del testamento congiuntivo e reciproco



Ai sensi dell'art. 589 cod.civ. non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.

La violazione del divieto, secondo la prevalente opinione, cagionerebbe la nullità del testamento per motivi di carattere sostanziale nota1 (per ragioni assimilabili a quelle sottostanti al divieto dei patti successori ex art. 458 cod.civ. ). Si badi al fatto che il testamento congiuntivo consiste in quell'atto di ultima volontà che vede la partecipazione di più soggetti all'atto (ciò che si palesa non soltanto per il tramite della pluralità di sottoscrizioni, bensì principalmente dal tenore letterale delle disposizioni. Es.: noi Tizio e Tizia lasciamo il nostro appartamento a nostro figlio Caio.). Differente sarebbe il caso in cui più testatori esprimano le proprie volontà, ciascuna distinta dall'altra, tutte veicolate dal medesimo supporto documentale (es.: Tizio scrive su un foglio a quattro facciate il proprio testamento che occupa la sola prima facciata; Tizia a propria volta redige sulla terza facciata interna dello stesso foglio il proprio testamento in modo del tutto autonomo). Si parla in quest'ultimo caso di testamenti simultanei, anche se sarebbe più corretto far riferimento non tanto alla simultaneità, ciò che evoca un unico contesto cronologico, quanto ad una mera contestualità documentale nota2 (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 5508/12). Potrebbe infatti accadere che Tizio rediga il testamento il giorno 1 del mese di gennaio mentre Caia, sullo stesso foglio, vi provveda soltanto il successivo giorno 5. Qual è la disciplina del testamento simultaneo ( rectius : contestuale) ? La contestualità documentale sicuramente non è ex se causa di nullità, impregiudicata la prova di un eventuale patto successorio ovvero della captazione della volontà testamentaria.

Tornando al testamento congiuntivo, poiché il principio di personalità vieta che il negozio testamentario sia frutto di accordi assunti dal testatore con altri soggetti, la legge fa espresso divieto di formare in un unico documento (nel senso già precisato) più atti di ultima volontà. In questa ipotesi infatti sorge una presunzione assoluta nota3 di intesa tra i disponenti, nel senso che si reputa che in tanto uno di essi abbia disposto in un certo modo, in quanto un altro si sia a propria volta determinato tenendo conto delle volontà del primo.

Per togliere ogni dubbio l'art. 589 cod.civ. si riferisce espressamente non soltanto alla disposizione reciproca (ciò che rende superflua ogni prova di intesa e, in un certo senso, anche il riferimento alla norma in esame, dovendo reputarsi la fattispecie già direttamente sanzionata dall'art. 458 cod.civ. ), ma anche a quella che sia stata fatta a vantaggio del terzo. L'accordo tra i testatori potrebbe anche consistere nel voler beneficiare il medesimo soggetto oppure quello di dividere determinati beni anche beneficiando più soggetti. Si pensi a Tizio e Caia, tra loro coniugati, con due figli Primo e Secondo. Tizio è titolare di un appartamento in Roma, Caia di un appartamento in Milano. Cosa dire di quel testamento eseguito congiuntamente dai coniugi con il quale Tizio lascia il bene di sua proprietà a Primo e Caia l'appartamento in Milano a Secondo?

Prescindendo da altre problematiche (eventuale esercizio dell'azione di riduzione) è palese che siffatte disposizioni, presumibilmente frutto di un'intesa, non possono non essere ricondotte al divieto di cui alla norma in esame, che in tal senso si pone come complemento del divieto di cui all'art. 458 cod.civ. sub specie di patto successorio dispositivo. Parte della dottrina parla invece della ratio del divieto di cui all'art. 589 cod.civ. riconducendola a motivazioni di natura formale nota4. La legge infatti avrebbe configurato il negozio testamentario come necessariamente unipersonale. Inoltre un testamento eseguito collettivamente non potrebbe non essere revocato da tutti i soggetti che l'avessero formato. Questa conseguenza viene palesemente a confliggere con il principio di revocabilità, in forza del quale il testamento è sempre ed essenzialmente revocabile con la sola volontà del testatore (art. 587 cod.civ.).

Note

nota1

Così Azzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, p.413; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.408; Giannattasio, Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime, in Comm.cod.civ., vol.II, Torino, 1971, pp. 28 e ss., i quali pongono alla base della loro posizione la presunzione di un accordo tra testatori. In una posizione intermedia Militello, Il divieto dei testamenti collettivi agli effetti del diritto internazionale privato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., vol.II, 1965, pp. 1113 e ss., propenso all'applicazione della sanzione della nullità sostanziale ai soli testamenti reciproci. Per quelli congiuntivi la nullità sarebbe piuttosto di natura formale.
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nota2

Secondo Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947, p.301, il testamento sarebbe congiuntivo solo in apparenza, in quanto i testamenti sarebbero collegati tra di loro solo formalmente.
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nota3

Bigliazzi-Geri, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ.a cura di Scialoja e Branca, vol.II, Bologna-Roma, 1983, p.147, sostiene che i testamenti in questione sono nulli indipendentemente da qualsiasi indagine volta a valutare la sussistenza di un accordo.
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nota4

Allara, Il testamento, Padova, 1936, pp. 237 e ss.; Cicu, Il testamento, Milano, 1951, pp.16 e ss.; Bianca, Le successioni testamentarie, in Giuris. sist. di dir. civ. e comm., a cura di Bigiavi, Torino, 1983, p.563, sostenitori della natura formale, fondano la propria opinione nella necessaria unipersonalità del negozio testamentario. Il testamento sarebbe infatti strutturato dal legislatore come dichiarazione di un solo soggetto. E' evidente che, secondo questa interpretazione, si avrebbe un testamento nullo in ogni caso in cui esso sia caratterizzato dalla unicità documentale di più negozi testamentari, anche se si riuscisse a dimostrare che la congiunzione o la reciprocità siano state determinate da elementi puramente accidentali, senza che vi fosse, quindi, alcun accordo successorio o captatorio. Pare ispirarsi a questa dottrina una decisione di merito (Tribunale di Terni, 13 settembre 2007 ) secondo la quale la disposizione in esame non vieterebbe testamenti simultanei, quand'anche reciproci, dovendo l'eventuale nullità di siffatte disposizioni ai sensi dell'art.458 cod.civ., essere ricavata da ulteriori specifici elementi di prova .
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Bibliografia

  • ALLARA, Il testamento: il testatore: la volontà testamentaria e la sua manifestazione, Padova, 1936
  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro II del Codice Civile, Padova, 1982
  • BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947
  • BIANCA, Le successioni testamentarie, giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, Torino, 1983
  • BIGLIAZZI GERI, Successioni testamentarie, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1983
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime, Torino, Comm.cod.civ., II, 1971
  • MILITELLO, Il divieto dei testamenti collettivi agli effetti del diritto internazionale privato, Riv.trim.dir.e proc.civ.

Prassi collegate

  • Quesito n. 98-2015/A, Germania – successioni – testamento reciproco e vendita di bene ereditario in Italia
  • Studio n. 4722, Compatibilità con l'ordine pubblico internazionale del fedecommesso e del testamento congiuntivo

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