Disposizione a favore di persona incerta



Ai sensi dell'art. 628 cod.civ. è nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata nota1 . E' infatti chiaro che, qualora pur facendo uso di ogni criterio interpretativo disponibile, non risultasse possibile l'individuazione del beneficiato, la disposizione testamentaria non potrebbe sottrarsi ad una valutazione in chiave di nullità.

Si pensi al testamento nel quale sia riportata l'espressione "lego infine al mio caro amico Paolo di Milano l'appartamento in Roma, Via Appia n.23" quando il de cuius avesse tre cari amici di Milano il cui nome di battesimo è Paolo. Occorre tuttavia badare al coordinamento tra la disposizione in esame e quelle di cui all'art. 625 cod.civ., in forza della quale la disposizione ha effetto pur quando la persona del beneficiario sia stata erroneamente indicata, ogniqualvolta sia possibile individuare inequivocamente in via interpretativa, anche con l'ausilio di dati esterni rispetto al testamento, colui che il testatore intendeva beneficiarenota2 .

Nell'esempio già riferito, in cui il testatore ha disposto a favore dell'amico Paolo di Milano, si ipotizzi che il de cuius, persona notoriamente misantropa e del tutto priva di contatti sociali, abbia indiscussamente un unico carissimo amico di nome Saulo, residente a Milano. In questo caso sarà possibile superare l'errore materiale (di tipo ostativo) in cui è caduto colui che ha redatto la scheda testamentaria proprio in funzione della sicura individuazione della volontà del testatore.

In concreto è stata reputata nulla la disposizione a favore "dei parenti più meritevoli" stante l'estrema genericità del criterio, di carattere eminentemente soggettivo.

Va osservato come la valutrazione in parola possa ben essere ancorata al tempo dell'apertura della successione e non già a quello in cui vennero redatte le ultime volontà (es.: "lascio tutto a chi mi curerà se dovessi essere malato"). Pertanto dovrà essere ritenuto valido il testamento che si riferisca ad un beneficiario la cui identità non fosse nota, in concreto, allo stesso disponente nel momento in cui ebbe a disporre, ogniqualvolta l'individuazione di costui sia ancorata ad elementi tali da consentirla al tempo della morte del de cuius (Cass. Civ., Sez. II, 5131/11).

Note

nota1

Cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p. 398; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.I, Milano, 1952, p.452, secondo i quali la norma in questione rappresenterebbe un'applicazione del principio contenuto nell'articolo 1346 cod. civ., prevedendo la nullità nei casi in cui il testatore designi un soggetto in maniera tale da non consentirne l'individuazione e manchino gli elementi in base ai quali effettuarla.
top1

nota2

A questo proposito Criscuoli, La nullità parziale del negozio giuridico, Milano, 1959, p.394, sostiene la pericolosità della disposizione testamentaria per relationem, (ovvero operante un rinvio ad una fonte estrinseca alla volontà del testatore), in quanto si evidenzierebbe, con riferimento ad atti o documenti esterni, una "difettosità formale della disposizione medesima". Concreto sarebbe il rischio di violazione del principio di personalità del testamento.
top2

Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CRISCUOLI, La nullità parziale del negozio giuridico, Milano, 1959
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Disposizione a favore di persona incerta"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti