Disposizioni a favore dell'anima



Dispone l'art. 629 cod.civ. al I comma , in omaggio al principio di certezza della volontà del testatore, che le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine nota1 . In altri termini, a contrario, le disposizioni genericamente previste a favore dell'anima difettose della specificazione dei beni o della determinazione delle somme da impiegarsi sarebbero nulle. Tipico esempio della disposizione in esame è il lascito al parroco del paese di un somma determinata con la destinazione a dire messe.

Non importa se non sia stata indicata la persona che deve provvedere all'esecuzione dell'incarico: ciò che conta è che siano specificati i mezzi economici per provvedervi. Allo scopo di supplire all'eventuale indeterminatezza del primo elemento infatti supplisce il modo di disporre del II comma della norma in esame, a mente del quale le disposizioni in esame "si considerano come un onere a carico dell' erede o del legatario" dovendosi pertanto fare applicazione dell'art. 648 cod.civ..

Nonostante dall'espressione della legge si possa ricavare soltanto una sorta di equiparazione della disposizione in esame a quella modale, la dottrina in effetti non dubita che si tratti di vero e proprio onere nota2.

Dalle disposizioni a favore dell'anima non scaturiscono infatti benefici diretti per i terzi, ciò che varrebbe a caratterizzarle come legati. Il testatore intende soltanto sovvenire alle proprie personali esigenze di carattere spirituale: gli eventuali vantaggi scaturenti per altri soggetti non potrebbero svolgere se non una funzione secondaria relativamente alla determinazione del disponente (come accade nel caso del sacerdote che il de cuius ha incaricato di celebrare messe a suffragio). La fattispecie di cui alla norma in esame possiede indubbiamente le caratteristiche dell'onere anche sotto il profilo dell'autonomia e dell'ambulatorietà: essa infatti rimarrebbe efficace anche se facessero difetto altre disposizioni testamentarie ovvero ulteriori soggetti beneficiati ex testamento (eredi testamentari o legatari). L'obbligo relativo in questo caso verrebbe a gravare sull'erede legittimo (II comma artt. 676 , 677 cod.civ.).

Per quanto poi attiene all'adempimento degli obblighi implicati nelle disposizioni a favore dell'anima il II comma dell'art.629 cod.civ. fa espresso riferimento all'art. 648 cod.civ., dettato in tema di onere.

Ne segue che la legittimazione attiva in ordine all'adempimento si potrà dire sussistente in capo a qualsiasi interessato (es. gli eredi ovvero anche semplicemente i terzi che trarrebbero un qualche vantaggio dall'adempimento del modo: si pensi al sacerdote designato alla celebrazione delle messe) nota3 .

Per quanto invece attiene all'inadempimento non potrà non farsi riferimento al principio di cui al citato art. 648 cod.civ. , ai sensi del quale in tanto è possibile che venga pronunziata la risoluzione della disposizione testamentaria da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto una siffatta conseguenza sia stata oggetto di previsione da parte del testatore, ovvero nel caso in cui sia possibile reputare che l'adempimento dell'onere abbia costituito il solo motivo determinante della disposizione nota4 .

A mente dell'ultimo comma dell'art. 629 cod.civ. è infine possibile che il testatore designi una persona che curi l'esecuzione delle disposizioni in esame, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento. La figura è stata qualificata come esecutore testamentario, sia pure con funzioni limitate a tale aspetto nota5 .

Note

nota1

L'espressione "disposizione a favore dell'anima" assume nell'ambito del diritto canonico una connotazione differente rispetto a quella di cui al codice civile, valendo a qualificare ogni disposizione finalizzata alla salvezza dell'anima stessa. Nel primo ambito non conta lo strumento tecnico-giuridico utilizzato dal testatore. In particolare debbono ritenersi comprese nella nozione anche le disposizioni con le quali si miri ad istituire fondazioni di culto. Non altrettanto può dirsi nel nostro ordinamento, nel quale l'art. 629 cod.civ. deve essere interpretato diversamente, cioè come limitato a disposizioni di carattere patrimoniale riconducibili al modo, seppure funzionali ad un fine di culto (così, Scarpello, voce Anima (disposizioni a favore dell'), in Enc.dir., vol.II, 1958, p.428). Qualora la disposizione testamentaria fosse da reputarsi funzionale alla costituzione di una persona giuridica si potrà piuttosto parlare di negozio di fondazione, nonché di eventuale atto di dotazione.
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nota2

E' stata affermata (Oliviero, Le disposizioni a favore dell'anima nella legislazione vigente, Milano, 1942, p.89; Caramazza, Delle successioni testamentarie, artt.587 - 712, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.238), a conferma della natura di onere, l'applicabilità, oltre dell'art.648 cod.civ., anche di altre norme, quali l'art. 647 cod.civ..
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nota3

In questo senso Olivero, cit., p.104; Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947, p.395; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.I, Milano, 1952, p.467. Essendo poi le disposizioni in favore dell'anima poste a tutela di un interesse non patrimoniale del de cuius, è evidente che primi interessati all'adempimento saranno i suoi stretti congiunti (così Auletta, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.II, Torino, 1999, p.231).
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nota4

La regola può essere applicata ogniqualvolta la disposizione modale a favore dell'anima debba ritenersi a carico degli eredi legittimi in quanto contemplata in un testamento che non preveda altro contenuto diverso dalla disposizione modale stessa. E' infatti chiaro che in tale ipotesi non v'è alcun lascito testamentario in relazione al quale domandare la risoluzione.
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nota5

Così Caramazza, cit., p.239.
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Bibliografia

  • AULETTA, Torino, Comm.cod.civ. dir. da Cendon, II, 1999
  • BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • OLIVIERO, Le disposizioni a favore dell'anima nella legislazione vigente, Milano, 1942
  • SCARPELLO, Anima (disposizioni a favore dell'), Enc.dir., 1958

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