Adempimento spontaneo della disposizione fiduciaria



L'art. 627 cod.civ. prevede l'inammissibilità dell'azione diretta alla dimostrazione che le disposizioni fatte a favore di una determinata persona dichiarate in un testamento siano soltanto apparenti, in quanto riguardino in realtà un soggetto ulteriore. La disposizione aggiunge che, nel caso in cui il soggetto dichiarato nel testamento abbia trasferito i beni alla persona voluta dal testatore in base ad una disposizione fiduciaria di costui (dunque al di fuori del negozio testamentario), non risulta possibile agire per la ripetizione, salva la dimostrazione dell'incapacità.

L'ipotesi delineata viene comunemente annoverata tra le obbligazioni naturali, stante il riferimento all'irripetibilità ed alla necessità che l'atto di adempimento risulti assistito dalla capacità dell'agente nota1. E' appena il caso di rilevare che, sotto il profilo formale, venendo in considerazione pur sempre un atto di adempimento, non sarà richiesta alcuna forma particolare (quale ad esempio l'atto pubblico alla presenza di due testimoni sulla falsariga della donazione).

Si osservi che la prima parte della norma in esame, a rigore, potrebbe attagliarsi anche ad una fattispecie descrivibile in termini di disposizione simulata, mentre nel secondo comma il riferimento alle "disposizioni apparenti" si specificano nel senso di disposizioni effettivamente effettuate a favore di un determinato soggetto il quale ha l'incarico di trasferire quanto in oggetto ad altri nota2.

In ogni caso, l'ultimo comma dell'art. 627 cod.civ. vale ad impedire che la disposizione fiduciaria possa servire a beneficiare soggetti che non possono esserlo ai sensi dell'art. 599 cod.civ. nota3.

Note

nota1

Conformi Bianca, Diritto civile, Vol. IV, Milano, 1998, p.793 e S. Romano, Note sulle obbligazioni naturali, Firenze, 1953, p.33. In contrario si afferma che il fiduciario non adempie ad una propria obbligazione verso il beneficiario mediato e che, pertanto, la fiducia dà origine ad un dovere equiparato dalla legge, riguardo agli effetti, ad un'obbligazione naturale (Mirabelli, Le disposizioni fiduciarie nell'art.627 c.c., in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1955, p.1061 e Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.477).Non si tratta dell'unica configurazione del fenomeno. Un recente orientamento (Visalli, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974, p.21 e Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980, p.585) lo ha inquadrato nell'istituto della sanatoria e, precisamente, nella conferma tacita delle disposizioni testamentarie nulle prevista dall'art. 590 cod.civ..La tesi, indubbiamente suggestiva, porterebbe all'inaccettabile effetto di rendere, con la sanatoria, erede o legatario la persona segreta e non la persona dichiarata e di conferire, oltretutto, alla discrezionalità di quest'ultima la possibilità di conservare la qualità di erede o legatario o di attribuirla alla persona voluta.
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nota2

Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, p.495 nota 66.
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nota3

Controversa è l'interpretazione dell'espressione "incapace a ricevere" usata dalla norma in esame, giacché secondo un primo orientamento (Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.507) rientrerebbero solo i soggetti espressamente indicati dall'art. 599 cod.civ. (cioè le c.d. persone interposte). Altri invece preferiscono estendere l'ambito di applicazione a tutte le ipotesi di incapacità in genere, per cui si ricomprenderebbero anche le persone prive di capacità di diritto (così Gangi, cit., p.506; Gardani Contursi-Lisi, Istituzioni di erede e legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1983, p.99). A favore di questa interpretazione milita il fatto che il legislatore non distingue le ipotesi di incapacità a succedere e pertanto bisogna ritenere che la norma sia applicabile non solo alle persone interposte previste dall'art. 599 cod.civ. , ma anche a quelle giuridicamente incapaci. In questo modo l'ultimo comma dell'art. 627 cod.civ. troverà applicazione anche qualora sia istituito erede fiduciariamente un soggetto perché trasferisca i beni ereditari ai figli di una persona non nata alla morte del testatore (cfr. art. 462, ultimo comma cod.civ. ).
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GARDANI CONTURSI LISI, Istituzione di erede e legati, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1983
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MIRABELLI, Le disposizioni fiduciarie nell'art. 627 c.c., Riv.trim.dir. e proc.civ., 1955
  • ROMANO, Note sulle obbligazioni naturali, Firenze, 1945
  • VISALLI, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974

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