Nascituri non ancora concepiti (concepturi)



Al concepturus, che viene in considerazione in quanto futura generazione da persone esistenti e individuate, si riferiscono:

  1. il III comma dell'art. 462 cod. civ. il quale prevede l'eventualità che venga nominato in un testamento il figlio di una persona determinata nota1 ;
  2. l'art. 784 cod. civ. che riguarda la possibilità di effettuare una donazione a favore dei figli non ancora concepiti di una persona vivente al tempo della donazione. E' evidente l'anomalia della possibilità che si dia una successione testamentaria in relazione a soggetti che non soltanto non esistono nel tempo in cui il testatore concepisce le proprie ultime volontà, ma che ben può non esistere (nemmeno sotto il profilo dell'aspettativa che insorge in esito al concepimento) anche nel momento della morte del disponente, in cui cioè si apre la successione. Altrettanto può dirsi per la liberalità donativa, in relazione alla quale non è dato di poter distinguere le due scansioni cronologiche in discorso.

Allo scopo di giustificare la figura è stato evocato l'istituto della condizione. I diritti assicurati al concepito dovrebbero essere configurati come sottoposti a condizione sospensiva. L'evento verrebbe a coincidere con la nascita del soggetto nota2.

Note

nota1

Si disputa circa l'applicabilità della norma in considerazione ai figli adottivi. In caso di risposta affermativa sarebbe possibile contemplare in un testamento colui che è destinato ad essere futuramente adottato da una determinata persona vivente. In senso favorevole si è espresso chi ha osservato come possa essere invocata, nella fattispecie, ragione giustificatrice analoga a quella che supporta il modo di disporre della norma (così Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., libro II, t.3, Torino, 1980, p.53). In senso contrario ed in maniera assai convincente è stato tuttavia osservato come l'eccezionalità della norma si opponga a siffatto esito ermeneutico (Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.169, Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.123).
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nota2

Cfr. Scognamiglio, La capacità di ricevere per testamento, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.698; Saporito, L'accettazione dell'eredità, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.193, a giudizio dei quali si tratterebbe di una condicio iuris sospensiva. Ciò a differenza di quanto viene riferito a proposito del diritto attribuito al concepito, che si reputa sottoposto a condizione risolutiva, stante la maggior probabilità della venuta ad esistenza del soggetto. Si ripropongono comunque anche in tema di nascituri non ancora concepiti le medesime costruzioni prospettate per giustificare la capacità a succedere dei nascituri concepiti.
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Bibliografia

  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, Torino, Comm.cod.civ., 1959
  • SAPORITO, L'accettazione dell'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994
  • SCOGNAMIGLIO, La capacità di ricevere per testamento, Padova, Successioni e donazioni, 1994


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