Prestito vitalizio ipotecario (reverse mortgage)

Repertorio N. -------- Raccolta n. -------
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
(ai sensi dell'art. 11 quaterdecies, comma 12,D.L. 30-9-2005 N.203 convertito in Legge 2 dicembre 2005 n. 248)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno
il giorno
del mese di
In
Innanzi a me, Dottor Daniele Minussi Notaio residente in Lecco, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco,
sono personalmente compari i Signori:
- ------------- domiciliato presso la sede amministrativa in ----------- nella qualità di Amministratore delegato dalla "SOCIETA’ FINANZA ATTIVA S.p.A." società sottoposta all'altrui attività di direzione e coordinamento, con sede legale in Torino (TO), Via Valeggio n. 41, capitale sociale Euro 2.750.000,00 i.v., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Torino al n. 1018233 del Repertorio Economico Amministrativo e alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese con Codice Fiscale 09011240018, intermediario finanziario iscritto al numero 36490 dell'elenco degli intermediari finanziari presso l'Ufficio Italiano dei Cambi, ex art. 106 del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario), munito degli occorrenti poteri in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società Finanza Attiva S.p.A. in data 13 luglio 2005 che, per estratto autenticato dal Notaio Giuseppe Giordano di Milano in data 19 gennaio 2006 Repertorio n. 3.949, depositato in atti del medesimo Notaio in data 19 gennaio 2006 Repertorio n. 3.950/2.373, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano - Atti Pubblici - in data 25 gennaio 2006 al n. 536 Serie 1, in copia conforme in data 4 maggio 2006 si allega al presente atto sotto la lettera "A"
(di seguito, la "Parte Finanziatrice")
(HO LASCIATO LA DENOMINAZIONE DELLA BANCA)
- i Signori:
- XXXXXX
(di seguito "il primo coniuge");
- YYYYYY
(di seguito "il secondo coniuge") coniugati in regime di comunione legale dei beni, e nel seguito entrambi e collettivamente denominati "Parte Mutuataria" o "Parte Finanziata".
Detti comparenti della cui identità, qualifica e poteri io Notaio sono certo.
PREMESSO
a) che i Signori XXXXX e YYYYY sono gli esclusivi e legittimi proprietari in misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno del diritto di piena proprietà sugli immobili descritti e catastalmente identificati nella descrizione riportata al successivo articolo 12 (dodici) del presente Contratto;
b) che gli immobili predetti risultano liberi da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli;
c) che la Parte Finanziata ha chiesto alla "Società Finanza Attiva S.p.A." di concedere un finanziamento di importo massimo complessivo pari ad Euro --------------- da erogarsi in un'unica soluzione ed assistito da ipoteca di primo grado sugli immobili a beneficio della Parte Finanziatrice (l’"Ipoteca"), quale creditore ipotecario, a garanzia delle obbligazioni identificate nel presente Contratto;
d) che la "Società Finanza Attiva S.p.A.", esaminata la domanda presentata dalla Parte Finanziata e facendo affidamento sulla veridicità e completezza, delle informazioni relative agli immobili, alla situazione familiare, giuridica, amministrativa, patrimoniale della Parte Finanziata quali risultano da elementi e documentazione fornitele, ha deliberato, come da Lettera di comunicazione di concedibilità del finanziamento che, firmata dalle parti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "B" di accordare alla Parte Finanziata un finanziamento di importo complessivo pari ad Euro ------------- da erogarsi in un'unica soluzione, assistito da Ipoteca sugli immobili di cui al successivo articolo 12 (dodici) del presente Contratto; di aver letto e preso atto del Documento di Sintesi che, firmato dalle parti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "C" e che rappresenta il frontespizio del presente Contratto;
e) che le parti intendono perfezionare la presente operazione allo scopo di integrazione delle attuali fonti di sostentamento della Parte Finanziata, con espressa esclusione di finalità speculative o di mero investimento mobiliare;
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
TITOLO 1 – FINANZIAMENTO
Articolo 1 - Oggetto del contratto: Importo del Finanziamento, utilizzo e scadenza.
1.1 Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dal presente contratto, dalle sue premesse e dagli allegati che ne formano parte integrante, ed a fronte della concessione dell'Ipoteca, la "Società Finanza Attiva S.p.A.", come sopra rappresentata,
CONCEDE
a titolo di mutuo alla Parte Finanziata,
CHE ACCETTA
la somma di complessivi Euro ------------- fruttifero di interessi ai sensi del successivo Articolo 4 (l’"Importo del Finanziamento" o il "Finanziamento"), ai termini ed alle condizioni del presente contratto e del "Capitolato di Patti e Condizioni Generali" che, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "D" mediante
CONSEGNA
- di Euro ------------ mediante assegno bancario meglio infra descritto;
- di Euro ------------- mediante a/c meglio infra descritto;
- di Euro --------- mediante a/c meglio infra descritto.
1.2 La Parte Finanziata dichiara di aver ricevuto l'importo del Finanziamento dalla "Società Finanza Attiva S.p.A." in data odierna ("di seguito, la "Data di Erogazione"), mediante consegna, alla presenza di me Notaio, dei predetti assegni bancari e circolari, e con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia ampia e definitiva quietanza.
1.3 La Parte Finanziata dichiara di conoscere i termini e le condizioni del presente Contratto e del "Capitolato di Patti e Condizioni Generali" di cui all'allegato "D" per averne ricevuto copia in precedenza e di accettarne tutte le condizioni.
1.4 Il Finanziamento ha carattere personale per la Parte Finanziata in relazione alle finalità di cui in premessa. I rapporti che in esso hanno titolo sono pertanto solidali e indivisibili per la Parte Finanziata.
1.5 Il Finanziamento ha la durata di cinque anni dalla Data di Erogazione e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza, ogni volta per un periodo di cinque anni, salva disdetta inviata dalla Parte Mutuataria, per lettera raccomandata A/R almeno sei mesi prima della scadenza del periodo in corso, dal Primo Coniuge e dal Secondo Coniuge congiuntamente ovvero, qualora uno dei due sia deceduto, dall’altro (il "Coniuge Superstite").
Il rinnovo tacito è da intendersi come beneficio personale, riservato esclusivamente al Primo Coniuge ed al Secondo Coniuge congiuntamente ovvero al Coniuge Superstite, e in nessun caso sarà estensibile agli eredi o aventi causa.
Pertanto, alla morte del Coniuge Superstite che sopravvenga in pendenza di un periodo di rinnovo tacito, si considererà scaduto il termine a beneficio della Parte Finanziata ed il Finanziamento si intenderà di conseguenza scaduto a tale data (la Data di Scadenza Naturale del Contratto e anche la Data di Cessazione del Beneficio).
Articolo 2 - Erogazione
L'importo del finanziamento è stato versato qui in atto, alla presenza e vista di me notaio alla parte mutuataria stessa, che ne dà quietanza riconoscendosene vera e reale debitrice per sè e successori in via fra tutti solidale e indivisibile, la somma di Euro ---------- a mezzo assegno circolare -------- emesso dalla -------- in data ------- intestato a XXXXX e XXXXXX e a mezzo di numero 2 (due) assegni circolari che, in considerazione dell'attuale legislazione che limita l'uso degli assegni trasferibili, su richiesta della parte mutuataria, sono intestati come segue:
a) assegno circolare ---------- recante la clausola di non trasferibilità dell'importo di Euro ------------ emesso dalla "----------" in data ----------- e intestato a XXXXX e YYYYYY;
b) assegno circolare n. -------- recante la clausola di non trasferibilità dell'importo di Euro -------- emesso dalla ------- in data ------ e intestato al Notaio -------- per il pagamento delle spese notarili, dei costi ed oneri relativi al contratto ed alle formalità di iscrizione del'ipoteca.
Articolo 3 – Deposito cauzionale e condizioni per lo svincolo dell'Importo del Finanziamento
La Parte Finanziatrice costituisce l'assegno circolare recante la clausola di non trasferibilità n. ------- di Euro ----------- corrispondente all'importo del mutuo come sopra erogato al netto di quanto dovuto per il pagamento delle spese, in deposito cauzionale infruttifero presso lo Studio del Notaio Daniele Minussi a garanzia dell'adempimento delle formalità di pubblicazione ed agli obblighi assicurativi come previsti dal successivo paragrafo; di detto deposito viene effettuata corrispondente annotazione nel registro delle somme e dei valori ai sensi dell'art. 6 L. 22 gennaio 1934 n. 64.
Lo svincolo della somma dal deposito cauzionale di cui al precedente paragrafo, è sospensivamente condizionato:
- (1) all'avvenuta esecuzione delle formalità di pubblicazione dell'Ipoteca;
- (2) all'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi previsti all’Articolo 2 del Capitolato di Patti e Condizioni Generali allegato sotto la lettera "D".
Articolo 4 - Interessi
A decorrere dalla Data di Erogazione, sull’Importo del Finanziamento si produrranno gli interessi calcolati in base alla media mensile del tasso EURIBOR a 12 mesi divisore 365, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea e diffuso sui principali quotidiani economici e circuiti di informazione economica (Reuters), riferita al mese solare antecedente alla stipula del contratto ed alla scadenza di ciascun periodo di interesse maggiorata del 3% (tre per cento), sulla base di un anno di 365 (trecentosessantacinque) giorni per il numero effettivo di giorni trascorsi (di seguito, il "Tasso di Interesse").
Nel caso tale parametro dovesse mancare si farà riferimento ad analogo parametro di mercato monetario riferito alla divisa avente corso legale nella Repubblica Italiana.
Il tasso di interessi per il primo periodo di interesse sarà pari al 6,574% (sei virgola cinquecentosettantaquattro per cento).
I periodi di interesse avranno durata di 12 (dodici) mesi per tutta la durata del Finanziamento, fermo restando che la scadenza dell'ultimo periodo di interesse dovrà coincidere con la data di rimborso del Finanziamento.
Gli interessi maturati sul Finanziamento verranno capitalizzati annualmente e corrisposti in unica soluzione alla scadenza del Finanziamento, unitamente all'importo del Finanziamento ed ad ogni altra somma ancora dovuta, a qualsiasi titolo, sull’Importo del Finanziamento. Nel documento che, firmato dalle parti e da me Notaio al presente atto sotto la lettera "E" sono forniti alcuni esempi numerici relativi al calcolo degli interessi secondo la formula sopra descritta.
La "Società Finanza Attiva S.p.A." comunicherà annualmente alla Parte Finanziata, a mezzo del "Rendiconto" e della "Convenzione di Conferma Annuale", secondo lo schema che, firmato dalle parti e da me Notaio al presente atto sotto la lettera "F" l’importo della somma capitale dovuta, l’importo degli interessi capitalizzati per i periodi di interesse precedenti, e l’importo di ogni altra spesa e commissione dovuta e capitalizzata a fronte del Finanziamento, che la Parte Finanziata si impegna a sottoscrivere per presa visione e accettazione.
Gli interessi di mora, dovuti dalla Parte Finanziata nei casi di mancato rimborso anche parziale del Finanziamento e/o delle spese dovute dalla Parte Finanziata saranno calcolati al Tasso di Interesse, ulteriormente maggiorato di 3 (tre) punti percentuali in ragione d'anno.
Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto, senza diritto di alcuna intimazione né costituzione in mora, ma soltanto per l'intervenuta esigibilità del credito, sia per decorrenza della Data di Scadenza Naturale del Contratto (in tale caso gli interessi di mora saranno applicati trascorso un periodo di grazia di 12 - dodicimesi), sia per decorrenza del termine a seguito dell’estinzione del finanziamento da parte della Parte Finanziata, sia a seguito di intervenuta risoluzione per inadempimento, sia a seguito di recesso della Parte Finanziatrice, ove consentito dal presente Contratto.
Nel caso in cui gli interessi di mora dovuti dalla Parte Finanziata fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizioni in materia di usura") come successivamente modificata ed integrata, le parti convengono che detti interessi di mora si intenderanno automaticamente ridotti per il periodo strettamente necessario, e calcolati al tasso corrispondente a tale limite massimo.
Articolo 5 – Convenzione di Conferma Annuale
La Parte Finanziata si impegna ad inviare alla Parte Finanziatrice, con cadenza annuale, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte della "Società Finanza Attiva S.p.A.", la Convenzione di Conferma Annuale debitamente firmata, completa in tutte le sue parti, e corredata della documentazione richiesta secondo le modalità e le istruzioni descritte nell'allegato "F".
Articolo 6 – Modifica delle condizioni
Le parti convengono espressamente che le condizioni economiche del presente Contratto possano subire unicamente le variazioni direttamente dipendenti dagli incrementi di costi a sua volta subiti dalla Parte Finanziatrice elencati nell'art. 5 del Capitolato di Patti e Condizioni Generali (Allegato "D"); la Parte Finanziatrice si impegna già sin d'ora ad osservare, in caso di variazioni sfavorevoli alla Parte Finanziata, le disposizioni degli artt. 118 e 161, comma secondo, T.U., e delle relative disposizioni di attuazione.
Articolo 7 - Dichiarazioni e garanzie della Parte Finanziata
La Parte Finanziata conferma, dichiara e garantisce la verità, completezza e autenticità delle comunicazioni fatte, delle informazioni fornite e della documentazione presentata alla Parte Finanziatrice e conferma che, successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento e delle citate comunicazioni, informazioni e documentazioni, la propria situazione economica, finanziaria e patrimoniale non ha subito modifiche in senso negativo.
Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente articolo 7 sono veritiere, complete, corrette ed accurate alla data di sottoscrizione del presente Contratto e saranno tali per tutta la durata dello stesso.
Il primo Coniuge ed il Secondo Coniuge riconoscono espressamente che qualora anche solo una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate ai sensi del presente Articolo 7 dovesse rivelarsi, in tutto o in parte, non veritiera, incompleta o non corretta alla data del presente Contratto ovvero alla data in cui esse saranno da intendersi espressamente reiterate, ciò costituirà grave inadempimento ai sensi del presente Contratto e legittimerà la Parte Finanziatrice ad avvalersi di tutti i rimedi previsti dalla legge e/o dal Contratto di Finanziamento e/o dai Documenti Finanziari.
Articolo 8 - Obblighi della Parte Finanziata e/o della Parte Datrice di Ipoteca
Per tutta la durata del Finanziamento, la Parte Finanziata e la Parte Datrice di Ipoteca si impegnano a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati.
(I) Obblighi generali
(a) Agire nel rispetto delle leggi vigenti, non compiere atti od omissioni che possano dare luogo all’irrogazione di condanne penali, amministrative e rimanere nel libero possesso dei propri diritti;
(b) gestire le proprie finanze in modo prudente e non effettuare operazioni aventi scopi speculativi;
(c) provvedere al rimborso del Finanziamento ed alla corresponsione di spese, interessi maturati, commissioni imposte ed altri oneri e, ove del caso, della Penale per Estinzione Anticipata nei termini stabiliti dal contratto;
(d) adempiere agli obblighi previsti all'articolo 4 del presente Contratto in tema di interessi dovuti sull'Importo del Finanziamento;
(e) inviare alla "Società Finanza Attiva S.p.A", entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta la Convenzione di Conferma Annuale, debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta e corredata della documentazione richiesta secondo le modalità e le istruzioni descritte nell'Allegato "F".
(II) Obblighi relativi all'Immobile
(a) Tenuto conto della natura e delle finalità dell'operazione creditizia e della durata della stessa come sopra determinata, e quindi della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1379 Cod.civ., astenersi dal compiere alcun altro atto di disposizione sugli immobili (ivi compreso l'affitto dell'Immobile o di parte di esso o la costituzione di servitù, pesi, privilegi, vincoli o diritti di sorta), ovvero sottoscrivere, dare esecuzione o prestare consenso a qualsivoglia accordo, contratto od obbligazione che possa comportare pregiudizio agli interessi della Parte Finanziatrice, senza la preventiva autorizzazione della Parte Finanziatrice;
(b) non intraprendere azioni che possano pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l’efficacia e l'escutibilità dell'Ipoteca o i diritti della Parte Finanziatrice e promuovere a proprie spese, previa comunicazione alla Parte Finanziatrice e consenso di questa, qualsivoglia azione, causa, vertenza, controversia e/o procedimento volto a mantenere la proprietà sull’Immobile, il proprio diritto di abitazione su di esso ed il relativo valore;
(c) accettare, fino alla completa estinzione del Finanziamento, indagini tecniche ed amministrative sull’Immobile nonchè controlli ed ispezioni sullo stesso da parte della Parte Finanziatrice sia direttamente, sia per il tramite di consulenti esterni. La Parte Finanziata si impegna altresì a fornire alla Parte Finanziatrice tutti i documenti, le informazioni ed i chiarimenti che le verranno richiesti in merito all’Immobile;
(d) sopportare a proprie spese tutti gli Oneri sull’Immobile, inclusa ogni imposta o tassa dovuta in relazione alla proprietà ed al possesso dello stesso;
(e) mantenere la propria residenza nonchè domicilio e dimora presso l'Immobile ed astenersi dal dimorare altrove per periodi superiori a 6 (sei) mesi, salvo previa comunicazione a mezzo raccomandata A/R alla Parte Finanziatrice e comunque assicurando, anche in caso di allontanamento per più di 6 (sei) mesi, la conservazione dell’Immobile in buono stato;
(f) astenersi dall’esercitare alcuna attività imprenditoriale o lavorativa di sorta all’interno dell’Immobile e mantenere la destinazione dello stesso ad uso abitativo;
(g) stipulare ed eseguire tutti gli ulteriori documenti ed atti, ed intraprendere tutte le ulteriori azioni, che la Parte Finanziatrice dovesse motivatamente richiedere per iscritto al fine di assicurare e mantenere l'efficacia dell'Ipoteca e/o consentire l'esercizio dei diritti relativi all'Immobile, anche a rettifica di errori ed omissioni.
La Parte Finanziata autorizza fin d'ora le conseguenti annotazioni, trascrizioni, iscrizioni ed inserzioni;
(h) rilasciare libero da persone e da cose l'Immobile, anche se direttamente occupato od abitato, ogni qualvolta venga immesso in possesso il custode o l'amministratore giudiziario o l'acquirente in sede di esecuzione forzata promossa dalla Parte Finanziatrice;
(i) mantenere in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, l'Immobile ipotecato a garanzia del Finanziamento eseguendo tutti i lavori di manutenzione ordinaria occorrenti alla loro conservazione e miglioramento a proprie spese e compiendo atti di manutenzione straordinaria sull'Immobile solo previo consenso della Parte Finanziatrice;
(III) Obblighi Informativi
(a) comunicare entro 30 (trenta) giorni a mezzo raccomandata A/R alla Parte Finanziatrice: (1) il verificarsi di qualsivoglia fatto o circostanza che, anche con il decorso del tempo, possa comportare un pregiudizio all’Immobile ovvero al titolo di proprietà su di esso ovvero diminuirne il valore; (2) ogni eventuale azione o pretesa da chiunque avanzata in relazione all’Immobile; (3) ogni variazione che intervenga nel proprio codice e domicilio fiscali nonchè nella propria residenza nonchè ogni evento dal quale possano derivare variazioni nello proprio stato di famiglia ovvero nella propria consistenza patrimoniale;
(b) fornire prontamente e regolarmente tutte le informazioni richieste ai sensi del Contratto ovvero richieste successivamente dalla Parte Finanziatrice in forza dello stesso;
(c) comunicare ai propri eredi legittimari ed eventuali aventi causa l’avvenuta sottoscrizione del presente Contratto;
(d) comunicare prontamente alla Parte Finanziatrice il verificarsi di un evento che legittimi l’esercizio da parte di questa della facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del Contratto ai sensi dei successivi Articoli 10 e 11 del presente Contratto.
Articolo 9 - Rimborso del Finanziamento. Penale per Estinzione Anticipata
(a) Il Finanziamento può essere rimborsato anticipatamente e volontariamente, purchè per intero, dalla Parte Finanziata in qualsiasi momento successivo alla data di stipula del presente Contratto secondo i termini e le condizioni previsti all’Articolo 4 del Capitolato di Patti e Condizioni Generali (Allegato "D" del presente Contratto); qualora la Parte Finanziata eserciti la facoltà di rimborso anticipato volontario entro i 5 (cinque) anni dalla data di stipula, la Parte Finanziata dovrà altresì corrispondere una penale per l'estinzione anticipata pari al 3% (tre per cento) calcolata sul debito accumulato alla data di estinzione secondo la seguente formula: debito accumulato x 3/100 (la "Penale per Estinzione Anticipata").
(b) Il Finanziamento deve comunque essere rimborsato entro i 12 (dodici) mesi successivi dalla data della morte del più longevo tra il Primo Coniuge ed il Secondo Coniuge, cioè entro i 12 (dodici) mesi dalla data della morte del Coniuge Superstite.
(c) Gli Eredi ed aventi causa della Parte Finanziata possono procedere al rimborso alla scadenza attraverso la vendita degli immobili, previa richiesta di autorizzazione ed assenso della Parte Finanziatrice che deve essere ricevuta almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data di prevista vendita.
Le parti convengono e sin d'ora accettano che, in deroga all'articolo 1273 Cod.civ., il Primo Coniuge ed il Secondo Coniuge, ovvero, ove uno di essi sia deceduto, il Coniuge Superstite, ed i loro successori, eredi ed aventi causa, in nessun caso potranno richiedere alla Parte Finanziatrice di aderire ad un eventuale accollo del mutuo da parte dei terzi acquirenti.
(d) A decorrere dalla data di scadenza del contratto saranno dovuti alla Parte Finanziatrice, come dettagliato nel Foglio Informativo Analitico delle Condizioni ed Elenco delle Spese che, firmato dalle parti e de me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "G" al presente Contratto:
(1) gli interessi maturati sull'importo del Finanziamento ai sensi dell'Articolo 4 che precede;
(2) l'Importo del Finanziamento;
(3) ove non già corrisposte in quanto ricomprese tra le voci a deduzione dell’Importo del Finanziamento, le commissioni, spese, oneri e imposte relativi al presente Contratto come da Foglio Informativo delle Condizioni ed Elenco delle Spese;
(4) gli interessi di mora, ove applicabili ai sensi del Contratto.
Articolo 10 - Decadenza dal beneficio del termine
Si conviene espressamente che costituiranno causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine di cui al presente Contratto, le seguenti circostanze:
- (1) sia stato instaurato o minacciato nei confronti del Primo Coniuge e/o del Secondo Coniuge un giudizio ordinario, un arbitrato, una procedura amministrativa, un procedimento cautelare o esecutivo o l’iscrizione di ipoteche giudiziali o altri provvedimenti aventi ad oggetto l’Immobile od il titolo di proprietà su di esso vantato;
- (2) verificarsi di eventi che incidano in senso sostanziale e gravemente pregiudizievole sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica della Parte Finanziata e sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere agli obblighi di cui al Contratto;
- (3) in qualunque momento, si verifichi un cambiamento nella titolarità dell’Immobile ovvero venga avanzata contestazione o pretese di sorta da terzi in genere sul titolo di proprietà sull’Immobile e su diritti ad esso afferenti;
- (4) si verifichi una significativa riduzione del valore dell’Ipoteca ai sensi dell’art. 9 del Capitolato dei Patti e Condizioni Generali e la Parte Finanziata non abbia prestato idonea garanzia su altri beni entro il termine assegnato dalla Parte Finanziatrice.
La decadenza dal beneficio del termine legittimerà la Parte Finanziatrice a recedere anticipatamente dal presente Contratto.
L’esercizio del diritto di recesso sarà comunicato alla Parte Finanziata dalla Parte Finanziatrice con lettera raccomandata A/R e diventerà immediatamente efficace a partire dal quindicesimo giorno dal ricevimento di detta comunicazione.
Articolo 11 – Risoluzione
Si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Contratto, a norma dell’articolo 1456 Cod.civ., nei casi di seguito elencati:
- (1) mancato puntuale ed integrale adempimento della Parte Finanziata, non rimediato nei 15 (quindici) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta della Parte Finanziatrice, all’obbligo di pagamento delle somme e di quanto dovuto alla Parte Finanziatrice ai sensi e nei termini previsti dal presente Contratto e dai Documenti Finanziari;
- (2) le garanzie e le dichiarazioni rese, dalla Parte Finanziata, o da ritenersi espressamente reiterate nel presente Contratto o qualsiasi documento, certificato o dichiarazione consegnato o da consegnarsi siano o risultino essere dolosamente o colposamente non complete ovvero non veritiere, imprecise od inesatte;
- (3) grave inadempimento, non rimediato entro un ragionevole termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta della Parte Finanziatrice, ad uno qualsiasi degli obblighi e/o dei divieti di cui agli Articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15 ovvero agli articoli 1 e 2 del Capitolato dei Patti e Condizioni generali;
- (4) la Parte Finanziata si renda gravemente inadempiente o non rispetti esattamente e puntualmente le obbligazioni previste nel Contratto o nei Documenti Finanziari e non rimedi a tali inadempimenti o ritardi entro un congruo termine dal ricevimento di apposita comunicazione scritta della Parte Finanziatrice;
- (5) qualsiasi contratto e/o documento e/o garanzia relativi al presente Contratto sia, anche solo parzialmente, nullo, annullabile, invalido e/o inefficace per cause imputabili alla Parte Finanziata;
- (6) compimento di atti di disposizione sull’Immobile, ivi inclusa la vendita dello stesso, senza il preventivo consenso scritto della Parte Finanziatrice.
L’esercizio della facoltà di risolvere il Contratto ai sensi della presente clausola sarà comunicato dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata mediante facsimile o mediante lettera raccomandata A/R.
L’effetto risolutivo si verificherà di diritto alla data di ricevimento di detta comunicazione.
TITOLO II – COSTITUZIONE DI GARANZIA IPOTECARIA
Articolo 12 – Ipoteca
I Signori XXXXXX e YYYYYY irrevocabilmente
costituiscono
in favore della Parte Finanziatrice, dei suoi successori, cessionari ed aventi causa, a titolo universale o particolare, ipoteca volontaria di primo grado e senza concorrenti, ai sensi dell’art. 2808 ss.Cod.civ., sulla piena ed esclusiva proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato ubicato nella circoscrizione territoriale del:
COMUNE DI ----------
DESCRIZIONE BENE IMMOBILE
L'Ipoteca viene concessa per un ammontare massimo garantito pari ad Euro -------
L'Ipoteca costituita in forza del presente Contratto garantisce tutte le obbligazioni pecuniarie, esistenti o future, della Parte Finanziata, e dei relativi eredi ed aventi causa, nei confronti della Parte Finanziatrice derivanti, a qualunque titolo, dal presente Contratto e dai Documenti Finanziari (di seguito: le Obbligazioni Garantite), incluse:
(1) le obbligazioni di rimborso dell’Importo del Finanziamento e degli interessi, anche di mora, su di esso maturati ai sensi del presente Contratto;
(2) le obbligazioni di pagamento aventi ad oggetto spese, commissioni, compensi, premi di assicurazioni per danni, penali e oneri di rimborso anticipato, risoluzione, recesso, maggiori oneri, indennità o imposte, relativi al Finanziamento, ai Documenti Finanziari o all’esercizio del Mandato a vendere di cui al successivo art. 13;
(3) le obbligazioni di pagamento conseguenti all’eventuale invalidità o inefficacia, anche parziale, del presente Contratto;
(4) le obbligazioni di rimborso dei costi, imposte e spese, incluse quelle legali, di giudizio, e le spese stragiudiziali sostenute per il recupero di somme dovute ai sensi o per effetto dei Documenti Finanziari nonchè le obbligazioni di pagamento a titolo di risarcimento di danni o di indennizzo che traggono causa dal presente Contratto e dai Documenti Finanziari; e
(5) le obbligazioni pecuniarie conseguenti, ovvero che possono conseguire, anche successivamente alla data di adempimento di tutte le obbligazioni indicate ai punti che precedono, all’eventuale revoca o declaratoria di inefficacia o inopponibilità, di uno o più pagamenti effettuati per effetto del presente Contratto.
Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte ai precedenti punti fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora l’Ipoteca non potesse garantire, per qualunque motivo, l’adempimento di una o più delle obbligazioni descritte ai precedenti punti, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l’efficacia dell’Ipoteca, la quale continuerà a garantire l’esatto, incondizionato ed irrevocabile adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite sopra indicate.
La concessione dell'Ipoteca viene fatta con formale assicurazione alla Parte Datrice di Ipoteca della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto e della loro libertà da servitù non apparenti e da vincoli ed oneri pregiudizievoli, nonchè da iscrizioni o privilegi antecedenti e da trascrizioni che possono pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria.
La parte costituente l’ipoteca si obbliga espressamente ad intervenire agli atti integrativi eventualmente necessari al fine della migliore descrizione del bene qui offerto in garanzia e/o alla rettifica dei dati catastali e descrittivi sopra riportati.
TITOLO III – MANDATO A VENDERE
Articolo 13 - Mandato a vendere.
13.1 I Signori XXX e YYYYY - quale Parte Datrice di Ipoteca (nel corso di questo articolo anche "Mandante")
CONFERISCE
ai sensi dell'art. 1703 Cod.civ. alla Parte Finanziatrice (nel corso di questo articolo anche "Mandatario")
CHE ACCETTA
mandato a vendere l’Immobile di cui al precedente articolo 12 per un prezzo non inferiore al valore determinato con perizia redatta, da tecnico designato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ubicato l’Immobile, in data non anteriore alla vendita di oltre 365 (trecentosessantacinque) giorni.
Al Mandatario sono, pertanto, conferiti tutti i poteri per intervenire nel relativo atto di vendita, in forma pubblica o di scrittura privata autenticata, con facoltà di:
- meglio descrivere l’Immobile precisandone ubicazione, consistenza, confini e dati catastali; nonchè accedere all’immobile per permetterne il sopralluogo agli acquirenti interessati;
- convenire il prezzo, fermo il limite di cui sopra, incassarlo e rilasciarne corrispondente quietanza anche a saldo;
- prestare le garanzie di legge;
- rendere dichiarazioni urbanistiche, dichiarazioni fiscali; dichiarazioni di diritto di famiglia e in generale ogni dichiarazione richiesta dalla legge;
- convenire patti di natura reale e/o propter rem ritenuti opportuni.
13.2 Il Mandato è conferito con rappresentanza ai sensi dell’art. 1704 Cod.civ.; pertanto il Mandatario agirà in nome del Mandante il quale assumerà obblighi, acquisterà e trasferirà diritti per effetto immediato e diretto dell’esecuzione del presente Mandato.
13.3 Il presente Mandato con rappresentanza è conferito anche nell’interesse del Mandatario.
13.4 Il Mandato è irrevocabile da parte del Mandante.
Detta irrevocabilità è reale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723 co. 2 Cod.civ. essendo il predetto Mandato conferito anche nell’interesse del Mandatario. Conseguentemente l’eventuale revoca posta in essere in violazione della presente norma contrattuale dal mandante e/o da suoi eredi o aventi causa non comporterà, a mente del cit. art. 1723 Cod.civ., alcun effetto estintivo.
13.5 Il Mandatario avrà diritto al rimborso delle spese e delle anticipazioni sostenute ai sensi dell’ art. 1720 Cod.civ..
13.6 Anche per gli effetti dell’art. 1717 Cod.civ., il Mandante espressamente autorizza il Mandatario a sostituire altri a sé medesimo nell’esecuzione dell’incarico. La sostituzione avrà effetto dal momento in cui il Mandante abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R anche a mani al domicilio come infra indicato.
13.7 Nell'esecuzione dell’incarico, il Mandatario è, inoltre, espressamente autorizzato a nominare procuratori speciali con facoltà di sub-delega.
13.8 Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1252 Cod.civ., il Mandatario avrà facoltà di compensare le proprie ragioni creditorie (derivanti dal presente Contratto) con le somme incassate a seguito della vendita oggetto dell'incarico, somme al netto delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato ai sensi dell’art. 1720 Cod.civ. (il Netto Ricavo).
Resta inteso che ove il Netto Ricavo fosse inferiore rispetto alle ragioni creditorie del Mandatario, questi sin da ora rimette il debito nella misura eccedente il Netto Ricavo compensato, ai sensi dell’art. 1236 Cod.civ..
13.9 L'obbligo di rendiconto di cui all'art. 1713 Cod.civ., si intenderà assolto con la trasmissione al Mandante o suoi eredi o aventi causa della seguente documentazione:
- (1) copia della Perizia di stima; (2) copia autentica dell’atto di vendita;
- (3) prospetto contabile dettagliato relativo alle ragioni creditorie della Parte Finanziatrice;
- (4) prospetto dettagliato delle spese ed anticipazioni sostenute per l’esecuzione del mandato;
- (5) indicazione del deposito presso il notaio delle eventuali somme residue eccedenti le ragioni creditorie del Mandatario.
13.10 L'esecuzione dell'incarico conferito con il presente Mandato è differita a partire dal primo giorno del secondo anno successivo alla intervenuta esigibilità del credito, sia a seguito della scadenza naturale del Contratto, sia a seguito della comunicazione di estinzione anticipata del Finanziamento da parte della Parte Finanziata, sia a seguito della intervenuta risoluzione per inadempimento della Parte Finanziata, sia a seguito di recesso della Parte Finanziatrice, ove consentito dal presente Contratto.
13.11 Il Mandatario si riserva la facoltà di rinunziare all'incarico in qualsiasi momento e senza necessità di alcuna giustificazione.
La rinunzia non comporterà obbligo di alcun indennizzo.
13.12 Il Mandato si estinguerà, oltre che per l’esecuzione dell’incarico o rinunzia del Mandatario, con l’adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal Contratto di Finanziamento.
A tal fine costituiranno prova dell’intervenuta estinzione del Mandato:
- (1) l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca; o (2) la dichiarazione di quietanza a saldo rilasciata dalla Parte Finanziatrice; o (3) specifica dichiarazione della Parte Finanziatrice.
13.13 Per tutto quanto qui non espressamente previsto si richiamano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 1703 ss. Cod.civ. e 1387 ss. Cod.civ..
13.14 Ove l'incarico risultasse non eseguibile per avere il Mandante e/o suoi aventi causa a qualunque titolo compiuto atti dispositivi sull'Immobile in violazione di quanto previsto nel presente Contratto, il Mandatario avrà diritto al risarcimento del danno subito.
13.15 Il Mandante si obbliga, per sé e successori a qualunque titolo, a inserire il presente articolo nell'eventuale atto dispositivo dell'Immobile.
La violazione del presente obbligo costituirà motivo di risoluzione del Finanziamento ai sensi dell'art. 11 (undici) che precede.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 14 – Commissioni, imposte e spese
Ai sensi e per gli effetti del Titolo VI (artt. 115 e seguenti) del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "T.U.") e relative disposizioni attuative, si allega al presente atto firmato dalle parti e da me Notaio sotto la lettera "G" il Foglio Analitico delle Condizioni ed Elenco delle Spese che reca, tra l’altro, l’indicazione e l’identificazione analitica di tutti gli oneri e condizioni di natura economica applicati in dipendenza dal presente Contratto e nel periodo di durata del Finanziamento.
Tutte le commissioni, onorari notarili, spese, oneri ed imposte relative al presente atto, al Finanziamento, all'Ipoteca sull'Immobile ed alla predisposizione, formalizzazione ed esecuzione dei Documenti Finanziari (come identificati e definiti nell'Allegato "D"), comprese quelle relative al rilascio di una copia in forma esecutiva per la "Società Finanza Attiva S.p.A." ed una copia autentica per la Parte Finanziata, e delle formalità di iscrizione o annotamento, rinnovo e cancellazione dell'Ipoteca, vengono assunte a proprio carico dalla Parte Finanziata, in quanto, per patto espresso, nessuna spesa relativa ai Documenti Finanziari grava sulla Parte Finanziatrice.
Le spese iniziali relative all'istruttoria, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, nonchè gli altri oneri e le commissioni riportate dal Foglio Analitico delle Condizioni ed Elenco delle Spese allegato sono corrisposte dalla Parte Finanziata all’atto dell’erogazione, mediante utilizzo, per importo corrispondente, della somma finanziata.
Articolo – 15 - Comunicazioni.
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potrà essere effettuata per lettera raccomandata A/R o via fax, ai seguenti indirizzi delle parti da considerarsi ad ogni effetto loro domicilio, o a quelli successivamente indicati per iscritto con lettera raccomandata A/R o via fax da ciascuna delle parti a tutte le altre:
Per la Parte Finanziata:
- Signori XXXX e YYYYY
Per la Società Finanza Attiva S.p.A. presso:
- Società Finanza Attiva S.p.A.
Ufficio Gestione Prestiti Vitalizi
Via Vittorio Veneto, 16
20124 Milano
Tel. 02 295447.1
Fax: 02 295447.08.
Resta inteso che gli effetti delle comunicazioni decorreranno dal ricevimento agli indirizzi sopra indicati purchè vengano effettuate tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un giorno lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Articolo 16 – Foro Competente
Il Contratto è regolato e deve essere interpretato ai sensi della legge italiana.
Per qualunque controversia relativa al presente Contratto sarà competente il Foro del luogo ove la Parte Finanziata ha residenza o domicilio elettivo ai sensi dell’art. 1469 bis, secondo comma, n. 19, c.c., ferme le competenze stabilite dal codice di rito per i procedimenti cautelari di urgenza ed esecutivi.
Ai sensi dell’art. 1341 Cod. Civ. la Parte Finanziata dichiara di accettare ed approvare espressamente e singolarmente i seguenti articoli del Contratto:
Art 1: per il tacito rinnovo del Contratto salvo disdetta della Parte Finanziata.
Art 4: per la capitalizzazione annuale degli interessi e le modalità di determinazione degli interessi di mora.
Art 5: per l’obbligo di inviare la Convenzione di Conferma Annuale pena la decadenza del beneficio del termine.
Art 6: per la modifica delle condizioni.
Art 8: per l’obbligo di astenersi dal compiere atti di disposizione sull’immobile (ivi compreso l’affitto) e dal compiere lavori di manutenzione straordinaria senza preventiva autorizzazione della Parte Finanziatrice pena la decadenza del beneficio del termine.
Art 9: per la data di Scadenza del Contratto, le modalità di rimborso e la decorrenza degli interessi di mora.
Art 11: per la decadenza del beneficio del termine per riduzione del valore della garanzia.
Art 13: per il conferimento di mandato irrevocabile con rappresentanza a vendere, ai sensi dell’art 1723 Cod. Civ., l’immobile trascorsi 12 mesi ed un giorno l’intervenuta esigibilità del credito e con facoltà di compensare il netto ricavo con quanto dovuto a fronte del finanziamento.
E di accettare ed approvare espressamente i seguenti articoli del Capitolato di Patti e Condizioni Generali:
Art 2: per le modalità di pagamento dei premi assicurativi.
Art 6: per l’autorizzazione alla cessione del credito.
Art 10: per il mantenimento dell’ipoteca nell’ipotesi di novazione di una o più delle obbligazioni garantite.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura, essendone stato in precedenza dispensato per quanto attiene ai ben conosciuti allegati ai comparenti, i quali dichiarano di approvarlo, in quanto conforme alla volontà espressami, alle ore
Lo stesso consta di ------ fogli scritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione mediante mezzo elettronico e per poca parte manoscritto da me Notaio per ------ pagine intere e fin qui della
F.TO: XXXX - YYYYY - DANIELE MINUSSI NOTAIO L.S.

Documenti collegati

Prestito vitalizio ipotecario

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Prestito vitalizio ipotecario (reverse mortgage)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti