Prestazione in luogo di adempimento (a favore di terzi) e compravendita


N. 27.333 di repertorio. N. 5.250 di raccolta.
Prestazione in luogo di adempimento
(a favore di terzi)
e compravendita
REPUBBLICA ITALIANA
Il diciannove dicembre duemilasei, in Empoli, Piazza Guido Guerra n. 8.
Avanti a me Dottor Daniele Muritano, Notaio in Empoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
Sono personalmente comparsi:
- Corbinelli (cognome) Anna Maria (nome), nata ad Empoli il 20 maggio 1948 e residente in Empoli, località Cortenuova, Via del Ponte n. 26 (codice fiscale CRB NMR 48E60 D403S), coniugata in regime di comunione legale dei beni;
- Pozzolini Claudio, nato ad Empoli il 26 giugno 1975 ed ivi residente, località Cortenuova, Via del Ponte n. 32 (codice fiscale PZZ CLD 75H26 D403F), di stato civile libero;
- Per la società EDILCINQUE S.R.L., con sede in Empoli, Via Val Camonica n. 1, capitale sociale euro 110.400 (centodiecimilaquattrocento) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 04722760487, l'amministratore unico Magnani Fabio, nato a San Miniato il 6 novembre 1950 e domiciliato per la carica presso la sede della società stessa, autorizzato alla stipula del presente contratto in forza dei poteri a lui conferiti dallo statuto sociale;
- I coniugi Nebulanti Renzo, nato a San Miniato il 28 luglio 1931 e Picchi Marisa, nata a Pontedera il 16 febbraio 1941, entrambi residenti in Empoli, località Cortenuova, Via Arnovecchio n. 4 (codici fiscali rispettivamente NBL RNZ 31L28 I046S e PCC MRS 41B56 G843K), in regime di comunione legale dei beni.
Dell'identità personale dei comparenti io Notaio sono certo.
Premesso:
- che Corbinelli Anna Maria e Pozzolini Claudio sono debitori nei confronti della EDILCINQUE S.R.L. della somma di euro 155.000 (centocinquantacinquemila);
- che il suddetto debito scaturisce dal saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla suddetta società nel fabbricato del quale fa parte l'unità immobiliare di seguito descritta;
- che è intenzione di Corbinelli Anna Maria, Pozzolini Claudio e della società EDILCINQUE S.R.L. consentire ai primi due di liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1197 del codice civile, senza che ciò comporti novazione dell'esistente obbligazione;
- che è comunque intenzione delle parti prevedere l'estinzione del rapporto obbligatorio a seguito dell'integrale esecuzione della nuova prestazione;
- che la diversa prestazione prevista consiste nel trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare meglio descritta nel prosieguo del presente atto, di proprietà della sola Corbinelli Anna Maria;
- che quindi tale trasferimento immobiliare avviene senza alcun corrispettivo, in quanto trova la propria causa nell'estinzione dell'obbligazione sopra citata;
- che la società EDILCINQUE S.R.L. ha interesse a che il trasferimento dell'unità immobiliare di seguito descritta avvenga non in suo favore bensì in favore dei coniugi Nebulanti Renzo e Picchi Marisa;
- che per la realizzazione di tali finalità le parti hanno ritenuto di utilizzare la struttura del contratto a favore del terzo (artt. 1411 ss., c.c.);
- che pertanto il trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare di seguito descritta avverrà direttamente in favore dei coniugi Nebulanti Renzo e Picchi Marisa;
- che a seguito di detto trasferimento risulteranno pertanto esattamente adempiute sia l'obbligazione assunta da Corbinelli Anna Maria e Pozzolini Claudio nei confronti della EDILCINQUE S.R.L. sia quella della EDILCINQUE S.R.L. nei confronti dei coniugi Nebulanti Renzo e Picchi Marisa;
- che stante l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'unità immobiliare di seguito descritta da parte della EDILCINQUE S.R.L. la signora Corbinelli Anna Maria sarà esonerata dal prestare in favore dei coniugi Nebulanti Renzo e Picchi Marisa le garanzie relative all'immobile loro trasferito, garanzie che verranno invece prestate dalla EDILCINQUE S.R.L., nei cui confronti i coniugi Nebulanti Renzo e Picchi Marisa potranno esercitare le eventuali azioni.
Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale si conviene e stipula quanto segue.
PRESTAZIONE IN LUOGO DI ADEMPIMENTO
(A FAVORE DI TERZI)
1. - Oggetto - Corbinelli Anna Maria, in virtù del presente atto, a corpo e con ogni garanzia di legge, trasferisce - a titolo di prestazione in luogo di adempimento ai sensi dell'art. 1197 del codice civile - alla società EDILCINQUE S.R.L., che come sopra rappresentata accetta e acquista non per sè ma, ai sensi dell'art. 1411 c.c., in favore dei coniugi Nebulanti Renzo e Picchi Marisa, che dichiarano espressamente di volere profittare della stipulazione in loro favore, acquistando quindi in regime di comunione legale dei beni, la piena proprietà del cespite appresso descritto, con ogni accessorio, accessione, pertinenza, dipendenza e diritto inerente, pervenutole dall'eredità di Corbinelli Renato, nato a Montespertoli il 24 maggio 1913 e deceduto ad Empoli il 13 novembre 1970 (la cui dichiarazione di successione è stata registrata a Empoli in data 13 marzo 1971 al numero 2 del volume 356 e trascritta nei Registri Immobiliari di Firenze in data 5 giugno 1971 al numero 9.063), e precisamente:
- Appartamento per civile abitazione al piano terreno di un più ampio fabbricato sito in Empoli, Via del Ponte n. 32, composto da soggiorno-pranzo con angolo cottura, due vani, bagno, disimpegno e piccolo ripostiglio sottoscala.
E' annesso all'appartamento sopra descritto, quale sua pertinenza in proprietà esclusiva, un locale ad uso garage al piano terreno del suddetto fabbricato, al quale si accede dal civico numero 34 di Via del Ponte.
Sono compresi, in giusto rapporto tra la parte ed il tutto, i proporzionali diritti condominiali su tutte quelle parti del maggior fabbricato che, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., sono comuni negli edifici, ed in particolare sul resede che si sviluppa sui tre lati liberi del fabbricato e tramite il quale si accede dalla Via del Ponte, precisandosi che la porzione antistante la suddetta Via è interamente occupata dalla strada e dai marciapiedi pubblici. Detto resede è riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 9 di mappa, particella 28 subalterno 504, quale bene comune non censibile.
Quanto sopra descritto confina con Via del Ponte, Chiarugi, Stagi, salvo se altri o migliori confini, ed è riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 9 di mappa, particella 28 subalterno 501, Via del Ponte n. 32, piano terreno, categoria A/3, classe 4, vani 3.5, rendita catastale euro 379,60; e particella 28 subalterno 502, Via del Ponte n. 26 (ma 34), piano terreno, categoria C/6, classe 6, metri quadrati 14 (quattordici), rendita catastale euro 63,63.
I suddetti dati risultano a seguito di denunzia di variazione presentata con procedura DOCFA presso l'Ufficio del Territorio di Firenze in data 23 novembre 2006, numero 259.044 di protocollo.
Le parti dichiarano che lo stato di quanto trasferito, i confini ed i dati catastali, così come sopra riportati, come pure la situazione urbanistica di cui appresso, sono stati fatti accertare da tecnico di comune fiducia.
2. - Valore della prestazione - 2.1. - Corbinelli Anna Maria e il legale rappresentante della società EDILCINQUE S.R.L attribuiscono concordemente all'immobile come sopra trasferito il valore di euro 155.000 (centocinquantacinquemila) e riconoscono che con il suo trasferimento - peraltro avvenuto in favore dei coniugi Nebulanti Renzo e Picchi Marisa - si intende estinta l'obbligazione di pagamento a carico di Corbinelli Anna Maria e Pozzolini Claudio citata in premessa.
2.2. - Il legale rappresentante della società EDILCINQUE S.R.L. e i coniugi Nebulanti Renzo e Picchi Marisa - consapevoli della responsabilità penale, dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e delle sanzioni amministrative (da euro 500 a euro 10.000) cui possono andare incontro in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui di seguito ai sensi della vigente normativa - dichiarano che il trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta, come sopra perfezionatosi ai sensi dell'art. 1411 c.c., è avvenuto per il prezzo di euro 155.000 (centocinquantacinquemila).
2.3. - Detta somma è stata regolata come segue:
- quanto a euro 55.000 (cinquantacinquemila) sono stati pagati mediante assegno bancario n. 0690257000 di euro 5.000 (cinquemila) tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e assegno circolare non trasferibile n. 0690257000 di euro 50.000 (cinquantamila) emssso dalla "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A."; e di detta somma la parte venditrice rilascia ampia quietanza;
- quanto a euro 100.000 (centomila) sono stati pagati oggi stesso mediante due assegni circolari non trasferibili emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e portanti i nn. 6031993413 e 6031993414.
La documentazione bancaria dalla quale risulterà l'incasso della suddetta somma di euro 100.000 (centomila) costituirà prova dell'effettivo pagamento del saldo del prezzo della compravendita e sostituirà a tutti gli effetti la quietanza.
2.4.- Tutte le parti della presente convenzione rinunciano espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale.
3. - Mediazione. - Tutte le parti della presente convenzione, consapevoli della responsabilità penale, dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e delle sanzioni amministrative (da euro 500 a euro 10.000) cui possono andare incontro in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui di seguito ai sensi ai sensi della vigente normativa - dichiarano che essa è stata conclusa senza l'intervento di alcun mediatore ai sensi degli artt. 1754 ss., c.c.
4. - Garanzie. - Il diritto di piena proprietà sull'immobile sopra descritto viene trasferito con ogni annesso e connesso, libero, per come dichiara e garantisce la parte alienante, da pesi, ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, diritti di terzi in genere, fatta eccezione per la servitù di passaggio in favore di terzi gravante sul resede comune, tale risultante dallo stato dei luoghi. La parte acquirente in relazione a detta servitù si obbliga a lasciare libera e sgombra da qualsiasi mezzo il resede onde consentire il passaggio delle persone e/o delle autovetture al servizio delle proprietà retrostanti a quella oggetto di trasferimento.
Per quanto concerne le garanzie relative all'immobile trasferito il legale rappresentante della società EDILCINQUE S.R.L. dichiara assumendo a carico della società la garanzia di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 codice civile, che il fabbricato del quale fa parte quanto forma oggetto del presente atto è stato ristrutturato a cura, spese e responsabilità di essa società a regola d'arte, con materiali di buona qualità, con corredo di impianti e servizi sia singoli che condominiali regolarmente funzionanti fatta eccezione per alcuni lavori di finitura esterni ed interni all'abitazione trasferita, che la società EDILCINQUE S.R.L. si obbliga di completare entro il 31 gennaio 2007..
I coniugi Nebulanti Renzo e Picchi Marisa nonchè il legale rappresentante della società EDILCINQUE S.R.L. esonerano quindi la signora Corbinelli Anna Maria dal prestare le garanzie suddette. Tutte le azioni potranno quindi essere esercitate dai coniugi Nebulanti Renzo e Picchi Marisa solo nei confronti della società EDILCINQUE S.R.L.
5. - Situazione urbanistica - Corbinelli Anna Maria - consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - dichiara, ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia, che il fabbricato del quale fa parte quanto forma oggetto di trasferimento è stato costruito in data anteriore all'1 settembre 1967 e che per esso non sono stati mai adottati nè risultano pendenti, provvedimenti sanzionatori.
Dichiara inoltre: a) che il fabbricato stesso è stato interamente ristrutturato previa presentazione di attestazione di conformità mediante denunzia di inizio attività acquisita dal Comune di Empoli il 7 agosto 2003 con il n. 2003/589 e variante finale con dichiarazione di fine lavori presentata in data odierna, protocollo n. 63.767; b) che l'abitabilità è stata attestata con dichiarazione presentata in data odierna, protocollo n. 63.768; c) che quanto trasferito non è stato oggetto di ulteriori interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto il previo ottenimento di titoli abilitativi e che, comunque, non sono stati eseguiti lavori tali da determinare l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa urbanistico-edilizia
6. - Trattamento tributario. - 6.1. Corbinelli Anna Maria e i coniugi Nebulanti Renzo e Picchi Marisa dichiarano che tra essi non intercorre rapporto di parentela in linea retta o tale considerato ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.
6.2. Il trasferimento oggetto della presente convenzione gode delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1 Nota II-bis) della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 numero 131, ed a tal fine la parte acquirente dichiara: a) di essere residente nel Comune in cui è ubicato l'immobile qui acquistato; b) di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto del presente atto; c) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale dei beni, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni disposte dalle norme richiamate nel comma 1 lettera c) della predetta Nota II-bis; d) che l'appartamento oggetto della presente vendita è abitazione non avente caratteristiche di lusso, previste dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 218 del 27 agosto 1969.
6.3. Ai sensi dell'art. 1, comma 497 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in deroga alla disciplina di cui all'art. 43 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, la parte acquirente, che dichiara di non agire nell'esercizio di attività commerciali artistiche o professionali, chiede a me Notaio che la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute per il presente atto sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
Al solo fine di agevolare l'ufficio nelle operazioni di verifica della tassazione del trasferimento immobiliare oggetto del presente atto la parte acquirente dichiara che detta base imponibile è pari a complessivi euro 51.193,07 (cinquantunomilacentonovantatrè e sette centesimi).
COMPRAVENDITA
1. - Oggetto del contratto. - Pozzolini Claudio e Corbinelli Anna Maria, in virtù del presente atto, a corpo e con ogni garanzia di legge, vendono, ciascuno per i propri diritti e complessivamente per l'intera piena proprietà il cespite appresso descritto ai coniugi Nebulanti Renzo e Picchi Marisa che comprano, in regime di comunione legale dei beni tra loro, pervenuto:
- a Pozzolini Claudio per compra fattane da Corbinelli Anna Maria con atto per Notar Lucia Periccioli in data 30 luglio 2004, numero 21.367 di repertorio, registrato ad Empoli il 2 agosto 2004 al numero 4.228 e trascritto nei Registri Immobiliari di Firenze in data 3 agosto 2004 al numero 18.903 di formalità;
- a Corbinelli Anna Maria dall'eredità di Corbinelli Renato, citata nella convenzione che precede.
E precisamente vendono, con ogni accessorio, accessione, pertinenza, dipendenza e diritto inerente:
- Piccola striscia di terreno della superficie di circa metri quadrati 4 (quattro), adibita a resede, sita in Empoli, Via del Ponte, sul lato Sud del fabbricato di cui costituisce porzione quanto forma oggetto della prima convenzione ed in aderenza ad esso.
La parte acquirente si impegna, per sè ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a non recintare il suddetto resede.
Quanto sopra descritto confina con parti condominiali, parte acquirente per più lati, salvo se altri o migliori confini, ed è riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 9 di mappa, particella 28 subalterno 503, Via del Ponte snc, piano terreno, area urbana di metri quadrati 4 (quattro), senza redditi, giusta denunzia presentata con procedura DOCFA presso l'Ufficio del Territorio di Firenze in data 23 novembre 2006, numero 259.032 di protocollo.
Sono infine compresi, in giusto rapporto tra la parte ed il tutto, i proporzionali diritti condominiali su tutte quelle parti del maggior fabbricato che, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., sono comuni negli edifici, ed in particolare sul resede già citato nella convenzione che precede, la cui descrizione, che per brevità non si ripete, è da intendersi qui integralmente riportata e trascritta.
2. - Prezzo. - Le parti - consapevoli della responsabilità penale, dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e delle sanzioni amministrative (da euro 500 a euro 10.000) cui possono andare incontro in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui di seguito ai sensi della vigente normativa - dichiarano:
a) che la presente vendita avviene per il prezzo di euro 400 (quattrocento) che la parte venditrice dichiara di avere ricevuto prima d'oggi in contanti dalla parte compratrice, alla quale ne rilascia ampia quietanza di saldo, rinunziando espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale.
3. - Mediazione. - La parte venditrice - consapevole della responsabilità penale, dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e delle sanzioni amministrative (da euro 500 a euro 10.000) cui può andare incontro in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui di seguito ai sensi ai sensi della vigente normativa - dichiara che la presente compravendita è stata conclusa senza l'intervento di alcun mediatore ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
La parte compratrice - consapevole della responsabilità penale, dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e delle sanzioni amministrative (da euro 500 a euro 10.000) cui può andare incontro in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui di seguito ai sensi della vigente normativa - dichiara che la presente compravendita è stata conclusa senza l'intervento di alcun mediatore ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
4. - Garanzie. - A seguito della vendita come sopra perfezionata, la parte venditrice trasferisce alla parte compratrice la proprietà ed il possesso del cespite venduto e dichiara e garantisce che esso è franco e libero da pesi, vincoli, oneri reali, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione:
- della servitù di passaggio in favore di terzi gravante sia sul resede comune che sul resede oggetto della presente compravendita, tale risultante dallo stato dei luoghi;
- dell'ipoteca di euro 180.000 (centottantamila) iscritta nei Registri Immobiliari di Firenze in data 3 agosto 2004 al numero 7.504 di formalità.
Pozzolini Claudio, contro il quale è stata iscritta la suddetta ipoteca, si obbliga, a sue cure e spese e nel più breve tempo possibile a liberare dall'ipoteca stessa quanto forma oggetto della presente compravendita ed a far eseguire, sempre a sue cure e spese e nel più breve tempo possibile, il relativo annotamento nei Registri Immobiliari di Firenze.
5. - Situazione urbanistica - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si allega al presente atto distinto con la lettera "A", omessane la lettura per espressa e concorde volontà dei comparenti, il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardante il terreno oggetto della presente convenzione, rilasciato dal Comune di Empoli in data 12 dicembre 2006, e la parte venditrice dichiara che dalla data di rilascio ad oggi non è intervenuta alcuna modificazione nella situazione urbanistica risultante da detto certificato.
6. - Trattamento tributario. - I comparenti dichiarano che tra i venditori e compratori non intercorre rapporto di parentela in linea retta o tale considerato ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Del presente atto - dattiloscritto a mia cura e completato di mia mano su tredici pagine fin qui di quattro fogli - io notaio ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.

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