Cass. civile, sez. I del 1984 numero 2082 (30/03/1984)


La transazione relativa a un titolo invalido è nulla soltanto se stipulata con riferimento ad un contratto illecito; in ogni altro caso è, invece, annullabile, ed il relativo vizio, pertanto, è rilevabile soltanto se tempestivamente dedotto o eccepito dalla parte interessata, ma non d' ufficio dal giudice.

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