La transazione intervenuta circa la nullità di un contratto per contrarietà al divieto del patto commissorio non preclude agli eredi della parte di riproporre la domanda giudiziale volta a far valere l'invalidità radicale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26168 del 18 ottobre 2018)

L'art. 1972, comma 1, cod.civ. sancisce, la nullità della transazione relativa ad un contratto illecito, ovvero nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti. Quando sia in contestazione la nullità di un negozio per contrarietà alla legge, il riconoscimento della parte di una situazione che valga ad escludere la causa di nullità è giuridicamente irrilevante, perché l'oggetto non è disponibile e non rimane influenzato dalle opinioni che i soggetti interessati manifestano in relazione ad esso.
La rinuncia alle azioni vertenti su interessi indisponibili spiega i suoi limitati effetti nel relativo giudizio, determinandone l'estinzione con cessazione della materia del contendere, per esser venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire del rinunciante, e cioè l'interesse ad ottenere la pronuncia del giudice sulla sua domanda originaria. Il limitato effetto della rinuncia all'azione di nullità nell'ambito del procedimento in cui venga manifestata lascia, pertanto, intatta la facoltà di riproporre successivamente la domanda, nel senso che considera tale rinuncia come non incidente direttamente sul diritto sostanziale alla declaratoria di nullità, finendo altrimenti essa per contrastare con l‘indisponibilità degli interessi generali sottostanti alla categoria delle nullità negoziali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva in considerazione l'effetto del negozio transattivo concluso dal de cuius avente ad oggetto una negoziazione (una vendita dissimulante una donazione effettuata dal de cuius, altresì contrassegnata dall'apposizione di patto commissorio) la cui radicale invalidità veniva nuovamente dedotta quale fondamento di una nuova azione intrapresa dagli eredi. La S.C. ha osservato, in particolare, come la forza preclusiva della transazione non impedisce la riproposizione del giudizio sull'invalidità ai sensi dell'art. 1972 cod.civ., il cui fondamento poggia sull'interesse pubblico che rende indisponibile dalle parti disporre circa l'esito della violazione delle norme imperative che prevedono la nullità.

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