Annullabilità della transazione per cosa giudicata



La transazione che abbia luogo in relazione ad una lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia, è annullabile (art. 1974 cod.civ. ).

V'è chi osserva nota1 che la disposizione si giustifica in relazione al difetto del presupposto stesso del negozio transattivo: una volta che fosse venuta meno l'incertezza afferente alla lite, perchè la questione era già stata definita da una pronunzia di un giudice, più non vi sarebbe motivo per addivenire ad una transazione nota2.

Questa impostazione, nelle estreme conseguenze logiche, dovrebbe far concludere nel senso della nullità per mancanza o inesistenza dell'oggetto della transazione intercorsa su questione già definita.

In effetti l'ipotesi di annullabilità in esame sembra potersi ricondurre ad una peculiare figura di errore. Le parti danno vita ad una transazione perchè errano, non sono a conoscenza del fatto che la controversia è già stata oggetto di definizione giudiziale. Tanto è vero che, qualora le parti, conoscendo che la questione è già stata decisa dal giudice, si accordassero comunque dando vita ad una convenzione dal contenuto incompatibile con la sentenza, il relativo atto negoziale non potrebbe reputarsi invalido ai sensi della norma in esame. Non si tratterebbe tuttavia di una transazione, bensì di un atto negoziale atipico nota3.

Diverso è il caso in cui la lite abbia un oggetto che concerne soltanto in parte quello definito dalla sentenza. Si pensi all'eventualità in cui Primo e Secondo concludano una transazione nella quale venga dedotto anche il diritto scaturente dalla pronunzia giudiziale (in forza della quale Primo è stato condannato al pagamento in favore di Secondo della somma capitale pari a 1000). Si ipotizzi che tra dette parti si controverta relativamente alla spettanza di un diritto di passo pedonale e carraio che Primo asserisce insistere sul terreno di Secondo. Se Primo e Secondo si accordano nel senso che quest'ultimo rinunzia a percepire la somma alla quale ha diritto in forza della sentenza, a fronte della rinunzia di Primo a far valere la pretesa afferente alla servitù, è chiaro che questo accordo si pone come una transazione del tutto autonoma rispetto alla questione definita con la sentenza.

In altri termini, le parti non discutono più circa la fondatezza del diritto di Secondo a percepire la somma di 1000, ma di una nuova questione che investe quanto già deciso, nel senso che ha a che fare con la situazione soggettiva ormai accertata.

Vi è chi ha osservato che l'annullabilità ai sensi dell'art. 1974 cod.civ.  seguirebbe anche nel caso in cui la situazione di difettosa conoscenza non investisse quanto statuito da una precedente sentenza, bensì il risultato di una antecedente transazione nota4.

Cosa dire infine del sopraggiungere del giudicato che intervenga dopo la stipula della transazione?

Secondo una prima opinione nota5 prevarrebbe il giudicato, poichè questo copre il dedotto e il deducibile. In senso contrario nota6, si fa osservare che la prevalenza della transazione dovrebbe essere sancita dalla semplice constatazione dell'intento delle parti. Se queste, in una situazione di conoscenza della lite processuale, hanno comunque deciso di farsi reciproche concessioni, è segno che vogliono far prevalere questa loro volontà nota7. D'altronde, in materia di diritti disponibili, le parti sono sempre libere di abbandonare il processo o di riconsiderare negozialmente le statuizioni del giudice.

 

Note

nota1

V. Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.650.
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nota2

L'opinione non è che il riflesso della concezione in base alla quale l'elemento portante del negozio transattivo sarebbe la res dubia. Una volta che questa fosse stata eliminata dalla vertenza, più non vi sarebbe materia da assoggettare a transazione. Differente è il caso in cui la transazione investa questioni afferenti al giudicato. Le parti potrebbero, ad esempio, transigere in relazione all'interpretazione o all'applicazione della pronunzia.
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nota3

Secondo l'opinione prevalente, in tale accordo farebbe difetto la res litigiosa: cfr. Santoro Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p.173; Caravaglios, in Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, vol. IV, Torino, 1983, p.1472). Se, per fare un esempio, la pronunzia del giudice stabilisce che Primo deve 1000 a Secondo, dette parti, pur in esito alla sentenza della quale fossero perfettamente edotti, potrebbero intendersi nel senso che Primo trasferisca a Secondo un appezzamento di terreno ovvero che Secondo rinunci a percepire la detta somma.
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nota4

Carresi, La transazione, in Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino,1966, p.215.
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nota5

Così D'Onofrio, Della transazione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1962, p.236.
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nota6

Si veda, tra gli altri, Moscarini, Corbo, voce Transazione, in Enc. giur. Treccani, p.16.
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nota7

Cfr. Gitti, L'oggetto della transazione, Milano, 1999, p.301.
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Bibliografia

  • CARAVAGLIOS, Torino, Cod.civ.ann. con dott. e giur. da Perlingieri, IV, 1983
  • CARRESI, La transazione, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Vassalli, 1966
  • D'ONOFRIO, Della transazione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e branca, 1959
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • GITTI, L'oggetto della transazione, Milano, 1999
  • MOSCARINI-CORBO, Transazione, Enc. giur. Treccani
  • SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986

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