Cass. civile, sez. II del 2018 numero 26168 (18/10/2018)



L'art. 1972, comma 1, cod.civ. sancisce, la nullità della transazione relativa ad un contratto illecito, ovvero nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti. Quando sia in contestazione la nullità di un negozio per contrarietà alla legge, il riconoscimento della parte di una situazione che valga ad escludere la causa di nullità è giuridicamente irrilevante, perché l'oggetto non è disponibile e non rimane influenzato dalle opinioni che i soggetti interessati manifestano in relazione ad esso.
La rinuncia alle azioni vertenti su interessi indisponibili spiega i suoi limitati effetti nel relativo giudizio, determinandone l'estinzione con cessazione della materia del contendere, per esser venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire del rinunciante, e cioè l'interesse ad ottenere la pronuncia del giudice sulla sua domanda originaria. Il limitato effetto della rinuncia all'azione di nullità nell'ambito del procedimento in cui venga manifestata lascia, pertanto, intatta la facoltà di riproporre successivamente la domanda, nel senso che considera tale rinuncia come non incidente direttamente sul diritto sostanziale alla declaratoria di nullità, finendo altrimenti essa per contrastare con l‘indisponibilità degli interessi generali sottostanti alla categoria delle nullità negoziali.

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