Accrescimento nel legato di usufrutto



L'accrescimento del legato d'usufrutto è previsto dall'art. 678 cod.civ..

La norma prescrive che, quando a più persone viene legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, questo opera anche quando una di esse viene a mancare dopo aver conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto.

Si ponga l'esempio che segue: Tizio lega l'usufrutto del proprio appartamento in Via Appia a Primo, Secondo e Terzo e tutti non rifiutano il legato, conseguendo il godimento dell'usufrutto. In esito al decesso di Primo, il diritto di usufrutto, già facente capo a costui, non si consoliderà alla nuda proprietà secondo le regole generali, bensì si accrescerà proporzionalmente a favore sia di Secondo, sia di Terzo. Questi, già titolari per un terzo, diverranno usufruttuari per la quota di metà ciascuno.

Quando invece non è stato previsto dal testatore il diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.

La figura presenta la peculiarità della produzione dell'effetto incrementativo della quota non solo nell'ipotesi in cui taluno dei chiamati congiuntivamente rinunzi al legato (accrescimento anteriore all'acquisto: cfr. art. 675 cod.civ.), ma anche quando il legatario, divenuto titolare del diritto, venisse successivamente a mancare per qualsiasi causa (quale la rinuncia, per morte etc.) nota1.

L'effetto dell'accrescimento, pur dovendosi far risalire alla volontà del testatore il quale abbia disposto in tale senso, è tuttavia da ricercare nella struttura del diritto di usufrutto.

Non è detto che la morte di uno degli usufruttuari determini automaticamente l'estinzione dell'usufrutto e la conseguente consolidazione pro quota, nonché la riespansione della proprietà da nuda a piena in virtù del principio dell'elasticità della stessa.

A questo proposito occorre distinguere tra cousufrutto (semplice comunione nell'usufrutto) ed usufrutto congiuntivo.

Nell'usufrutto congiuntivo infatti è come se l'usufrutto venisse attribuito potenzialmente per l'intero a ciascuno dei contitolari, di modo che, venuto meno uno di essi, il diritto degli altri si espande proporzionalmente fino a che esiste in vita uno soltanto degli usufruttuari.

Tale effetto viene per l'appunto prodotto dalla disposizione del testatore che prevede un lascito avente ad oggetto un usufrutto congiuntivo tra collegatari.

Quando questa disposizione facesse difetto, non potendo operare l'accrescimento, si produrrebbe invece quanto sopra descritto: la riespansione pro quota del diritto di proprietà (II comma art. 678 cod.civ.) nota2.

A dire il vero il tenore letterale del II comma dell'art. 678 cod.civ. è tale da non distinguere tra clausola di accrescimento e congiuntività del diritto. In base alle distinzioni più sopra introdotte sarebbe infatti possibile differenziare due ipotesi:

  1. il testatore dispone che abbia luogo l'accrescimento nel legato di usufrutto dopo averlo qualificato come cousufrutto, come comunione nell'usufrutto da parte dei collegatari: l'accrescimento avrebbe luogo soltanto anteriormente all'acquisto in forza del principio di cui all'art. 675 cod.civ. ;


  1. il testatore dispone che abbia luogo l'accrescimento tra collegatari nel legato di usufrutto avendo qualificato il diritto come usufrutto congiuntivo: l'accrescimento opererebbe sia anteriormente sia successivamente all'acquisto, in virtù della peculiare struttura del diritto di usufrutto congiuntivo.


Il fatto che l'art. 678 cod.civ. non distingua al proposito, non significa che l'interprete non possa porsi il problema: è come se la legge presumesse che il lascito abbia sempre ad oggetto un usufrutto congiuntivo. Non sembra tuttavia esclusa la possibilità che il testatore, espressamente concependo una clausola ad hoc (con la quale ad esempio venisse disposto: "lego con diritto di accrescimento tra di loro a Primo, Secondo e Terzo, il diritto di cousufrutto vitalizio sul fondo Corneliano"), possa evitare l'effetto di un incremento successivo all'acquisto, pur mantenendo intatta l'efficacia dell'accrescimento anteriore all'acquisto.

Diversamente si atteggia la disposizione testamentaria in base alla quale l'accrescimento dovesse operare secondo un ordine successivo, risultato vietato dall'art. 698 cod.civ. (Cass. Civ.Sez II, 604/76 ): si tratterebbe di un usufrutto non già congiuntivo, bensì successivo, la cui costituzione è di regola (salva l'ipotesi di cui all'art. 796 cod.civ.) proibita dalla legge.

Quanto ai casi in cui ha luogo la mancanza dell'usufruttuario congiuntivo e l'accrescimento che ne segue, oltre a quello, tipico, della morte del collegatario, ulteriori ipotesi si rinvengono nella rinunzia da parte di uno dei beneficiari e nella prescrizione nota3 .

La verificazione dell'evento dedotto sotto la condizione risolutiva apposta al beneficio di uno soltanto tra i collegatari, stante l'efficacia retroattiva del fenomeno condizionale, deve invece essere annoverata tra le ipotesi di accrescimento anteriore all'acquisto nota4 .

Che cosa dire dell'estinzione dell'usufrutto che segue per la decadenza collegata all'abuso del diritto ex art. 1015 cod.civ. ?

Si fronteggiano due opposte opinioni. La tesi che nega l'accrescimento è fondata sulla natura risarcitoria del fenomeno: alla decadenza non potrebbe pertanto non seguire la consolidazione pro quota dell'usufrutto alla nuda proprietà a vantaggio del nudo proprietario che ha subito il pregiudizio nota5 .

La tesi che afferma l'operatività dell'accrescimento fa invece leva sia sulla prevalenza di questo (rispetto alla riunione) sia sul fatto che, una volta escluso a titolo di sanzione l'usufruttuario che ha abusato del suo diritto, non si può più verificare quel danno che la legge ha voluto evitare disponendo la decadenza nota6 .

Note

nota1

L'accrescimento cioè si ha anche quando uno dei legatari venga a mancare dopoche abbia accettato e conseguito il possesso del bene: cfr. Pajardi-La Mattina, Successioni e donazioni. Normativa civilistica e fiscale, Padova, 1989, p.284 e p.288.
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nota2

In questo senso Palazzo, voce Accrescimento, in Dig. disc. priv., vol.I, 1987, p.53 ritiene necessaria la previsione dell'usufrutto congiuntivo e della clausola di accrescimento da parte dell'autore della attribuzione, affinché si eviti il consolidamento in capo al nudo proprietario.
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nota3

Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1982, p.529.
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nota4

In quest'ultimo senso Scognamiglio, Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte, Milano, 1953, p.258.
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nota5

Si veda p.es. Venezian, Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, in Tratt.dir.civ.it., vol.I, a cura di Fiore, Napoli-Torino, 1936, pp. 420 e ss.
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nota6

Cfr. Scognamiglio, op.cit., p.264; Gazzara, Contributo alla teoria generale sull'accrescimento, Milano, 1956, p.195 e voce Accrescimento, in Enc. dir., p.322; Capozzi, op.cit., p.529.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • GAZZARA, Accrescimento, Milano, Enc. dir., 1978
  • GAZZARA, Contributo ad una teoria generale dell’accrescimento,, Milano, 1956
  • PAJARDI - LA MATTINA, Successioni e donazioni.Normativa civilistica e fiscale, Padova, 1989
  • PALAZZO, Accrescimento, Enc.dir.
  • SCOGNAMIGLIO, Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte, Milano, 1953
  • VENEZIAN, Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, Napoli - Torino, Tratt.dir.civ.it.a cura di Fiore, 1936

Prassi collegate

  • Quesito n. 258-2015/C, Rinunzia al diritto di usufrutto successivo

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