Codice Civile art. 634


CONDIZIONI IMPOSSIBILI O ILLECITE

1. Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all' ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall' articolo 626.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 634"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti