Accrescimento tra collegatari



Ai sensi dell'art. 675 cod.civ., salvo che risulti una diversa volontà del testatore, e salvo altresì il diritto di rappresentazione, l'accrescimento opera anche fra più beneficiari ai quali è stato legato uno stesso oggetto.

Quest'ultimo può avere varia natura: si può trattare di una cosa certa e determinata appartenente al testatore, all'onerato o ad un terzo, una cosa di genere, un diritto reale parziario su cosa altrui, un diritto di credito.

La legge prevede una specifica ipotesi di legato nella quale si verifica espressamente l'accrescimento: il legato di usufrutto . Di esso si tratterà a parte, in quanto propone (oltre a seguire la regola generale di cui all'art. 675 cod.civ. per l'eventualità del venir meno di uno dei legatari anteriormente all'acquisto del diritto da parte di uno di essi) anche un caso di accrescimento successivo all'acquisto.

Per quanto attiene all'operatività dell'accrescimento tra collegatari, in genere è pacifico il riferimento a quanto detto in tema di accrescimento tra coeredi relativamente al requisito della coniunctio re, vale a dire l'attribuzione del beneficio in parti eguali (Cass. Civ. Sez. I, 442/81 ; Cass. Civ. Sez. II, 604/76 ). Assai più disputato è l'ulteriore elemento della coniunctio verbis, cioè la previsione del legato nello stesso testamento.

Secondo l'opinione prevalente nota1 quest'ultimo requisito non si porrebbe come indispensabile: l'art. 675 cod.civ. parlando infatti solamente di legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, evocherebbe non casualmente soltanto la coniunctio re laddove, altrettanto non casualmente, l'art. 674 cod.civ. fa menzione di eredi istituiti con uno stesso testamento ( coniunctio verbis ) .

Ciò si spiega considerando che nel legato la semplice coniunctio re è parsa sufficiente a fondare la presunzione di volontà del testatore circa la congiuntività del collegato. Un conto è assegnare una quota ideale dell'intero asse a più coeredi, un altro è assegnare un singolo bene a più legatari: la coniunctio re nel legato si manifesta con una forza maggiore e del tutto diversa da quella che possiede nel caso di istituzione di più coeredi . Si potrebbe assimilare ad essa, in tema di attribuzione a titolo di erede il solo caso dell' institutio ex re certa a favore di più coeredi, ipotesi tuttavia non prevista specificamente dalla legge nota2 .

In definitiva, se il testatore si esprime assegnando anche con separati negozi testamentari a titolo di legato a più beneficiari lo stesso oggetto considerato unitariamente, è perfettamente logico che si possa ritenere efficace l'accrescimento nota3 .

Si pensi all'ipotesi in cui Tizio in un testamento lega la metà dell'appartamento in Viale Magenta a Primo e, successivamente, nel contesto di un ulteriore testamento, lega la metà dello stesso appartamento in Viale Magenta a Secondo.

Tutto ciò deve fare i conti (ciò che d'altronde accade anche nel caso di accrescimento tra coeredi) con l'eventuale revoca tacita per incompatibilità che si verifica quando un testamento pone una disposizione incompatibile rispetto ad un'altra contenuta in un testamento precedente (art.682 cod.civ. ).

E' chiaro che qualora Tizio, dopo aver legato in un testamento l'appartamento di Viale Magenta a Primo, in un secondo successivo testamento lega ancora lo stesso appartamento a Secondo, il primo negozio testamentario dovrà reputarsi revocato per incompatibilità delle disposizioni contenute in quello cronologicamente posteriore. Il nodo problematico può sorgere nel caso di espressioni non chiare: ad esempio Tizio lega con un testamento la metà dell'appartamento di Viale Magenta a Primo e, con un successivo testamento così dispone: "lego a Secondo la stessa metà dell'appartamento di Viale Magenta". Si tratta di una questione di interpretazione della volontà del disponente nota4: ogniqualvolta la successiva disposizione ha per oggetto lo stesso bene lasciato ad un soggetto diverso si palesa l'incompatibilità che conduce alla revoca della prima disposizione. Le cose dette valgono anche per risolvere il caso in cui con due testamenti aventi data eguale, lo stesso bene viene legato a due soggetti diversi: secondo l'opinione preferibile, non essendo possibile stabilire quale sia il testamento revocato non già si avrà accrescimento, bensì reciproca eliminazione delle disposizioni a beneficio dell'erede che ne risultava onerato nota5 .

Note

nota1

Scognamiglio, Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte, Milano, 1953, p.241; Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.569 e Gazzara, Contributo ad una teoria generale dell'accrescimento, Milano, 1956, p.162.
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nota2

In quest'ultimo senso Terzi, Accrescimento, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1180.
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nota3

E' peraltro necessario che anche in caso di chiamata a titolo particolare l'attribuzione sia effettuata in parti eguali, anche se determinate, e che non risulti una diversa volontà del testatore: Caramazza, Delle successioni testamentarie (A rtt. 587-712), in Comm.teorico-pratico, diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.458.
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nota4

Non si può, cioè, ritenere, come fa parte della dottrina (Robbe, voce Accrescimento, in N.mo Dig.it., p.172), che detti testamenti sarebbero sempre fra loro incompatibili.
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nota5

Analogamente Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.527.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Successioni a causa di morte e donazioni, Padova, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • GAZZARA, Contributo ad una teoria generale dell’accrescimento,, Milano, 1956
  • ROBBE, Accrescimento, N.sso Dig.it., I, 1957
  • SCOGNAMIGLIO, Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte, Milano, 1953
  • TERZI, Accrescimento, Padova, Successioni e donazioni dir. da Rescigno, I, 1994

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