Gli
artt.30 ,
31 cod.civ.,
11 e ss. disp.att.cod.civ. dettano una normativa in tema di liquidazione dell'ente ed assegnazione dei beni o devoluzione ad altri soggetti che si riferisce alle sole associazioni riconosciute,
ritenuta non applicabile a quelle prive di riconoscimento (Cass. Civ.,
5925/87).
Anche in relazione a questo aspetto sembra che gli accordi tra gli associati possano liberamente prevedere speciali modalità di assegnazione delle attività facenti capo all'ente non riconosciuto
nota1.
Non cagionerebbe l'estinzione il fenomeno della trasformazione dell'ente. Circa l'ammissibilità di un percorso che conduca alla trasformazione, si veda Consiglio di Stato, sez. V,
5226/2014, secondo la quale una associazione non riconosciuta potrebbe addirittura essere trasformata in una fondazione, come tale necessariamente munita di riconoscimento e munita di personalità giuridica. Potrebbe altresì configurarsi la successione dei rapporti giuridici già facenti capo all'associazione non riconosciuta che si fosse fusa per incorporazione in altra associazione (Cass. Civ., Sez. Lavoro,
19114/2014).
Note
nota1
Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.353. Di parere contrario Persico, Associazioni non riconosciute, in Enc. dir., p.893, secondo il quale gli articoli sopracitati andrebbero applicati anche alle associazioni non riconosciute.
top1Bibliografia
- PERSICO, Associazioni non riconosciute, Milano, Enc.dir.
Prassi collegate
- Quesito n. 875-2014/I, Trasformazione di associazione in srl sportiva con capitale ad 1 euro
- Quesito n. 45-2015/I, Nomina di liquidatore in associazione non riconosciuta
- Quesito n. 254-2008/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in fondazione
- Quesito n. 111-2007/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa