Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

É stato pubblicato il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Entra in vigore la nuova normativa in materia di "terzo settore". Di esso fa parte una varietà di entità che, senza scopo di lucro, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. La nuova figura degli "Ets" (enti del terzo settore) viene a ricomprendere tipologie che già rivestono compiuta disciplina giuridica (associazioni riconosciute e non, fondazioni, imprese sociali, società di mutuo soccorso, altri enti privati, con l'esclusione delle società, delle amministrazioni pubbliche, dei partiti politici, delle associazioni professionali o di categoria). Prevista l'iscrizione al RUNT (registro unico nazionale enti del terzo settore), novellamente istituito, che viene ad affiancarsi (talvolta a sostituirsi) agli altri pubblici registri. L'intervento del legislatore, di notevole complessità, viene a sovrapporsi, non già a sostituire la disciplina prevista per ogni tipo di ente, con l'insorgenza di notevoli problemi di coordinamento e di concreto rinvenimento del dato normativo.
Occorre altresì segnalare come sia stata introdotta nel codice civile una nuova norma: l'art. 42 bis cod.civ.. A meno che tale esito non venga escluso in maniera espressa dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni (siano esse riconosciute o non riconosciute) e le fondazioni possono porre in essere ogni tipo di operazione straordinaria (fusione, scissione, trasformazione). Ciò quando il risultato di tale operazione sia quello di rimanere nell'ambito degli enti predetti.

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