Associazione non riconosciuta: il fondo comune, la responsabilità



Le associazioni riconosciute, in quanto dotate di personalità giuridica, risultano titolari di un patrimonio.
Le associazioni prive di riconoscimento ai sensi dell'art. 37 cod.civ. sono invece titolari di un fondo comune formato dai contributi degli associati e dai beni acquistati con tali apporti nota1.
Fino a che l'associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso nota2.
Circa la natura giuridica di tale fondo comune, la dottrina tradizionale nota3 (sulla scorta della superata concezione del difetto di soggettività dell'ente) si era espressa in termini di assimilazione alla comunione, la quale come è noto consiste, secondo l'art. 1100 cod.civ., nella spettanza, in comune a più persone, della proprietà dei beni, o di altro diritto reale su di essi.
Questa opinione non può essere accolta: è stato infatti rilevato nota4 che nella comunione ordinaria ciascuno dei partecipanti può chiederne lo scioglimento (art. 1111 cod. civ. ). Il fondo comune invece obbedisce alla diversa regola in base alla quale i singoli associati, finchè dura l'associazione, non possono chiederne la divisione, nè pretendere la propria quota in caso di recesso.
E' allora praticabile una qualificazione del fondo comune, destinato a soddisfare i creditori dell'ente (cfr. art. 38 cod.civ.) in chiave di vero e proprio patrimonio dell'associazione priva di riconoscimento nota5.
La differenza rispetto al patrimonio dell'associazione munita di riconoscimento consiste puramente nella diversa consistenza dell'autonomia patrimoniale. Essa è piena e perfetta quando l'ente sia riconosciuto, imperfetta quando sia sprovvisto di riconoscimento.
L'autonomia consiste nella possibilità di tenere distinto il patrimonio dell'associazione da quello degli associati. L'art. 38 cod.civ. dispone che i creditori dell'ente non possono far valere i propri diritti sul patrimonio dei singoli associati, dovendo soddisfarsi sul fondo comune. Inversamente i creditori del singolo associato non possono agire sul fondo comune, al contrario di quanto possono fare i creditori del comunista sui beni che ricadono nella comunione.
L'autonomia patrimoniale non è tuttavia completa: il precitato art. 38 cod.civ. dispone la regola in base alla quale per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta rispondono anche, personalmente e solidalmente, coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente.
Come identificare i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione?
Secondo una tesi sorta in dottrinanota6 tali soggetti sarebbero dovuti essere individuati esclusivamente negli amministratori. A questo riguardo venne proposto un parallelismo tra art. 33 cod.civ. (attualmente abrogato in esito all'entrata in vigore del D.P.R. 361/00 ) ed art. 38 cod.civ.. La prima norma era dettata in tema di associazioni riconosciute e prevedeva la responsabilità degli amministratori che non avessero richiesto la registrazione. La seconda, prevista in materia di associazioni non riconosciute, prescrive, come detto, la responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell'ente. Si sarebbe trattato di disposizioni accomunate dal presupposto della mancanza di effettuazione degli adempimenti pubblicitari, le quali avrebbero dunque un medesimo segno. Quello cioè di identificare negli amministratori i soggetti comunque responsabili.
Il parere in forza del quale la responsabilità patrimoniale sarebbe da porre in capo in ogni caso agli amministratori, anche a prescindere dal compimento in concreto dell'atto è tuttavia inaccettabile non semplicemente perchè il menzionato parallelismo è attualmente venuto meno, bensì sulla considerazione del tenore letterale della norma di cui all'art. 38 cod.civ..
La giurisprudenza costantemente fonda la propria interpretazione sul tenore letterale e sulla ratio della norma. Risponde dunque solidalmente con l'associazione, chi ha agito in nome e per conto della medesima, anche se si tratti di un semplice associato (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-V, 1489/2019; Cass.. Civ., Sez. VI-T, 2169/2018 nonché Civ., Sez. III, 18188/2014 che espressamente escludono il collegamento della responsabilità rispetto alla carica; Cass. Civ., 1657/85; Cass. Civ. Sez. III, 4710/81); nota7. La responsabilità può essere addirittura estesa fino al fallimento, quando l'ente svolga in fatto attività di impresa, istituzionalmente estranea a quella non lucrativa di tipo ideale (Cass. Civ. Sez. I, 9589/93) nota8.
A favore di questa conclusione militano, a tacer d'altro, ragioni pratiche connesse all'affidamento dei terzi. Appare infatti ragionevole che colui che ha concluso un affare con un soggetto che abbia dichiarato di agire in nome e per conto dell'associazione, faccia affidamento sia sull'esistenza dei poteri, sia sulla supposta capacità patrimoniale di costui e non degli eventualmente diversi e sconosciuti amministratori dell'ente (soprattutto in difetto di un sistema di pubblicità legale relativo all'ente ed alle cariche).
Si pone infine un ulteriore problema. Se cioè sussista a favore dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, il beneficio d'escussione, (si vedano, in tema di società a base personale gli artt.2267, 2268 cod.civ.). Si può agire direttamente nei confronti dei soggetti agenti o occorre preventivamente escutere il fondo comune dell'associazione ?Sembrerebbe che al quesito debba darsi risposta negativa (Cass. Civ., 1655/85) nota9. Secondo la giurisprudenza l'obbligazione solidale di colui che ha agito per l'associazione, sarebbe inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabile alla fideiussione, ne seguirebbe da un lato che il diritto del terzo creditore sarebbe assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., dall'altro che non sarebbe richiesta la tempestiva escussione del debitore principale. Sarebbe cioè sufficiente che il creditore abbia ad esercitare tempestivamente l'azione nei confronti, a scelta, del debitore principale o del fideiussore (Cass. Civ., 11759/02).

Note

nota1

La differenza probabilmente scaturisce dalla diversa concezione che avevano gli estensori del codice in ordine alla consistenza soggettiva dei due tipi di ente: la piena soggettività attribuita all'associazione riconosciuta risulta consonante con la definizione in chiave di patrimonio del compendio dei rapporti che vi fanno capo, l'agnosticismo che viene rivelato dall'attribuzione alle associazioni non riconosciute di una mera autonomia patrimoniale imperfetta è coerente con la definizione di fondo comune adoperata per identificare gli elementi attivi di carattere patrimoniale riconducibili all'ente. In ogni caso la sostanziale equiparazione importa che, anche nell'ipotesi in esame, sarà ben possibile che gli associati effettuino apporti a fondo perduto. Essi non potranno essere considerati nè ricavi, nè sopravvenienze attive: cfr. Cass. Civ., Sez. V., 22263/2011.
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nota2

Anche sotto questo profilo si evidenzia una soggettività scaturente dalla considerazione dell'autonomia tra patrimonio del singolo associato e fondo comune dell'associazione.
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nota3

Ancora vi è qualche Autore (cfr. Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.116) che assimila il fondo comune alla fattispecie comunione, anche se sui generis, in quanto non è ammessa la domanda di scioglimento da parte del singolo associato.
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nota4

V. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1957, p.306.
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nota5

In tal senso Bianca, Diritto civile, vol.I, Milano, 1990, p.340; Bigliazzi Geri-Breccia-Busneli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.247; Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p.207.
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nota6

Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.614.
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nota7

Cfr. Ferrara, Le persone giuridiche, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1956, p.438; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.162.
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nota8

Si vedano p.es. Provinciali, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1969, p.175; Ondei, Associazione, impresa e fallimento, in Temi, 1966, p.21 e ss..
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nota9

Così Rubino, Le associazioni non riconosciute, Milano, 1952, p.255; Persico, Associazioni non riconosciute, in Enc. dir., p.891.
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Bibliografia

  • FERRARA, Le persone giuridiche , Torino, Tratt. dir.civ. diretto da Vassalli, 1956
  • ONDEI, Associazione, impresa e fallimento, temi, 1966
  • PERSICO, Associazioni non riconosciute, Milano, Enc.dir.
  • PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974

Prassi collegate

  • Quesito n. 189-2016/I, Associazione in attesa di riconoscimento e responsabilità degli amministratori
  • Quesito n. 711-2013/I, Donazione da associazione non riconosciuta a cooperativa

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