Codice Civile art. 2500


CONTENUTO, PUBBLICITA' ED EFFICACIA DELL'ATTO DI TRASFORMAZIONE
1. La trasformazione in societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato.
2. L'atto di trasformazione e' soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicita' relative, nonche' alla pubblicita' richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.
3. La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.
(art. così sostituito dall' art. 6 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto all' assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l' ultimo bilancio approvato.
Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità limitata l' assegnazione delle quote deve farsi con l' osservanza dell' articolo 2474.)

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