Acquisto di beni immobili da parte di associazione non riconosciuta



La mancanza di personalità giuridica dell'associazione non riconosciuta aveva indotto la dottrina nota1 meno recente a ritenere che essa non potesse procedere all'acquisto di beni immobili. Stante la disputata consistenza soggettiva dell'ente, non si vedeva il modo di procedere all'effettuazione degli adempimenti pubblicitari connessi alla trascrizione, i quali necessitano dell'indicazione del soggetto titolare del diritto nota2.

Si tratta di un problema attualmente del tutto superato: da un lato l'art. 2659 cod.civ. in esito alle modifiche apportate dalla Legge 27 febbraio 1985, n. 52 ha disposto la trascrivibilità degli atti immobiliari direttamente in capo all'associazione ancorchè priva di riconoscimento, dall'altro la Legge 15 maggio 1997 n.127, all'art. 13 nota3 (c.d. Legge Bassanini) ha addirittura eliminato l'autorizzazione prevista dall'art. 17 cod.civ. per l'acquisto di beni immobili anche per le associazioni riconosciute.

Note

nota1

Cfr. Rubino, Le associazioni non riconosciute, Milano, 1952, p.228; Persico, Associazioni non riconosciute, in Enc. dir., p.888. Ancora recentemente Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.341
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nota2

Solo al fine di ripercorrere storicamente le tappe della questione è possibile rammentare che, secondo l'opinione un tempo dominante, il modo di disporre dell'art.17 cod. civ. veniva utilizzato per dedurre l'incapacità per le associazioni non riconosciute di operare acquisti immobiliari. Poichè infatti l'autorizzazione era prescritta soltanto per le associazioni aventi personalità giuridica, pareva incongruo, presupponendosi una maggior capacità dell'ente riconosciuto rispetto a quello privo di riconoscimento, che per quest'ultimo fosse possibile operare liberamente un acquisto che per il primo era invece subordinato al preventivo ottenimento del provvedimento autorizzatorio. Nella pratica le associazioni non riconosciute provvedevano all'acquisto degli immobili per il tramite dell' intestazione fiduciaria del bene in capo a soggetti quali il Presidente dell'associazione, ovvero dell'intestazione in capo a ciascuno degli associati. In tal senso si veda, tra gli altri, Ferrara, Le persone giuridiche, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1958, p.425.
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nota3

L'art. 13 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, entrata in vigore il 18 maggio seguente ha posto il problema degli atti per i quali l'autorizzazione era in itinere. Sarebbe forse occorso dar conto dell'intervenuta verificazione ex lege del presupposto di efficacia, al fine di consolidare gli effetti di un atto sottoposto alla condizione sospensiva dell'intervenuto rilascio dell'autorizzazione?
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Bibliografia

  • PERSICO, Associazioni non riconosciute, Milano, Enc.dir.
  • RUBINO, Le associazioni non riconosciute, Milano, 1952

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