Fondazione: definizione, finalità



La fondazione è comunemente definita come un ente avente personalità giuridica costituito da un complesso di beni destinato al perseguimento di uno scopo nota1.

Considerando gli elementi costitutivi delle entità dotate di personalità giuridica, si ha modo di analizzare la diversa rilevanza, all'interno di ciascuna figura (associazione, fondazione, società), dell'elemento oggettivo, soggettivo e teleologico. Si può così verificare come la distinzione tradizionale nota2 tra fondazione intesa come universitas bonorum (complesso di beni diretto al perseguimento di uno scopo) e associazione, descritta come universitas personarum (insieme di persone unite per il perseguimento di uno scopo comune), sia stata ampiamente criticata dalla dottrina più recente nota3.

L'opinione preferibile ricerca la distinzione tra i due istituti all'interno di una categoria omogenea, cioè quella delle organizzazioni collettive, le quali possono assumere la veste dell'associazione o della fondazione nota4. V'è chi ha osservato che la singolare rilevanza dello scopo nella fondazione varrebbe a connotare la proprietà dei beni ad essa appartenenti come qualitativamente diversa dalla proprietà di cui all'art. 832 cod.civ.. In particolare le facoltà di godere e disporre risulterebbero assorbite dal vincolo di destinazione del patrimonio.

In questo senso si è affermato che il riconoscimento dell'ente avrebbe lo scopo di rendere reale il vincolo di destinazione del patrimonio altrimenti sussistente in senso meramente obbligatorio.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, la natura prettamente patrimoniale rispetto a quella, propria dell'associazione, prevalentemente personale, non deve far trascurare la presenza necessaria degli amministratori. Essi, pur non potendo disporre delle finalità dell'ente, indubbiamente valgono a fornire al medesimo una connotazione in una qualche misura riconducibile alla considerazione di una componente soggettiva nota5 .Ciò anche in considerazione dell'evoluzione della prassi statutaria.
Si tende, infatti, nelle fondazioni in cui il patrimonio è eminentemente strumentale al raggiungimento dello scopo (in cui pertanto il patrimonio, pur costituendo elemento essenziale della fondazione stessa, non è altro che il mezzo mediante il quale gli amministratori potranno perseguire le finalità della fondazione), ad inserire clausole che attribuiscono all'elemento personale (organi amministrativi) una rilevanza sempre maggiore. Si vedono dunque statuti in cui vengono previste pluralità di organi amministrativi e di controllo (Comitati direttivi, Comitati esecutivi, Collegi sindacali, Collegi arbitrali ecc.).

Identificando nell'elemento patrimoniale un aspetto eminentemente statico (si vedano, ad esempio, le fondazioni che hanno per finalità l'elargizione di borse di studio) e nell'elemento personale un aspetto prevalentemente dinamico (si considerino, tra tutte, le fondazioni di studio scientifico), si può affermare che, in relazione allo scopo perseguito, si potrà attribuire alla fondazione un più spiccato elemento personale, attribuendo maggiori e più discrezionali poteri agli organi amministrativi.

Problemi interpretativi nascono in relazione all'apprezzamento dello scopo perseguibile dalla fondazione.

Secondo l'opinione tradizionale la fondazione può essere costituita solo per scopi caratterizzati dalla pubblica utilità, o comunque un fine non individuale, personale, economico del fondatore nota6. Ci si chiede quali siano i limiti entro i quali l'autonomia privata possa ricorrere all'istituto in esame.

Secondo alcuni, con il negozio di fondazione sarebbe perseguibile qualunque scopo, di privata o generale utilitànota7, escludendosi, secondo altri, solamente quegli scopi diretti al perseguimento di un vantaggio economico dello stesso fondatore. Verrebbero in considerazione scopi di ricerca, di attività culturale, benefica e assistenziale, etc..Generalmente si tratterà di attività non economiche. Nulla impedisce che la fondazione eserciti indirettamente la produzione e lo scambio di beni o di servizi (purchè sia sempre finalizzata al perseguimento degli scopi ideali tipici della stessa). Si parla in questi casi di impresa di fondazione nota8, sottolineando il collegamento esistente tra l'ente non lucrativo e l'ulteriore entità, sia pure variamente raccordata al primo.

Si ponga attenzione anche al fenomeno inverso: al caso in cui l'impresa, variamente organizzata, si avvalga o generi una fondazione (c.d. fondazione di impresa ) al fine di conseguire prestigio e trarre vantaggio dall'attività svolta dalla fondazione nel campo es., della ricerca, della sperimentazione.

Una cosa però deve essere chiara. L'autonomia patrimoniale perfetta che segue all'attribuzione della personalità giuridica determina una netta separazione tra fondazione e impresa (individuale o societaria). Qualora un'attività di tipo imprenditoriale venisse direttamente svolta dall'ente non lucrativo, l'arbitraria commistione causale difficilmente varrebbe a sottrarre l'ente alla disciplina propria dell'impresa con il correlativo assoggettamento, in caso di dissesto, a fallimento.

Vi sono casi nei quali la fondazione è diretta al perseguimento di scopi solo transitori. Il suo patrimonio verrà utilizzato in funzione di tali scopi in un periodo di tempo necessariamente circoscritto.

Generalmente gli organi della fondazione si occupano sia dell'amministrazione del patrimonio sia della destinazione delle rendite al perseguimento dello scopo. Secondo autorevole dottrina nota9, può accadere che si creino, all'interno della medesima fondazione, separati organi di gestione oppure che si costituiscano distinte fondazioni. L'una (c.d. fondazione finanziaria o holding) avente ad oggetto l'amministrazione del patrimonio o la gestione dell'impresa, con l'obbligo di devolvere le rendite del patrimonio o gli utili dell'impresa all'altra (c.d. fondazione operante) che utilizzerà il tutto per il perseguimento degli scopi di fondazione.

In relazione allo scopo perseguito si distinguono le c.d. fondazioni erogatrici dalle fondazioni di organizzazione.

Le prime sono finalizzate eminentemente alla gestione di un patrimonio le cui rendite vengono attribuite a soggetti in forza dei criteri istituiti dal fondatore, le seconde svolgono attività finalizzate (es.: la ricerca in campo medico).

Note

nota1

Cfr. Romanelli, Il negozio di fondazione nel diritto privato e nel diritto pubblico, Napoli, 1935; Rescigno, Fondazione (dir. civ.), in Enc. dir., p.790.
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nota2

Si vedano, tra gli altri, Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.104; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.182.
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nota3

Infatti Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.307, pur non sminuendo l'importanza dell'elemento patrimonio, sottolinea come sia sbagliato identificare la fondazione con quest'ultimo. Giustamente ribadisce come non si possa attribuire capacità giuridica a cose, ma bensì a persone fisiche o ad organizzazioni sociali, fra le quali le stesse fondazioni.
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nota4

V. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.608.
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nota5

In dottrina, si veda p.es Bianca, op.cit., p.274, viene fatta una distinzione fra enti c.d associativi ed enti c.d. amministrativi. Quest'ultimi, fra i quali rientrano le fondazioni, si identificano per avere al vertice della loro organizzazione gli amministratori, titolari di un ufficio privato, e obbligati a gestire l'ente nel suo esclusivo interesse. Gli altri, invece, hanno al vertice un gruppo di soggetti portatori di un interesse proprio all'esistenza e all'attività dell'ente stesso.
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nota6

Cfr. Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche o corpi morali esposta con speciale considerazione del diritto moderno italiano, Firenze, 1913, p.89; Romanelli, op.cit., pp.57 e ss.; Galgano, op.cit., p.644.
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nota7

Ferrara, Le persone giuridiche, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1958, p.235; Costi, Fondazione e impresa, in Riv. dir. civ., I, 1968, p.11.
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nota8

V. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, op.cit., p.199.
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nota9

Cfr. Galgano, Delle persone giuridiche, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1969, p.195.
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Bibliografia

  • COSTI, Fondazione e impresa, Riv.dir.civ., I, 1968
  • GALGANO, Delle persone giuridiche, Bologna-Roma, Comm. Scialoja e Branca, 1969
  • GALGANO, Diritto Privato, Padova, 1984
  • GIORGI, Dottrina delle persone giuridiche o corpi morali esposta con speciale considerazione del diritto moderno, Firenze, 1913
  • RESCIGNO, Fondazione, Enc. dir., XVII, 1968
  • ROMANELLI, Il negozio di fondazione nel diritto privato e nel diritto pubblico, Napoli, 1935

Prassi collegate

  • Quesito n. 1033-2014/I, Modificabilità dello scopo della fondazione
  • Quesito n. 651-2013/I, Partecipazione di ente ecclesiastico a società lucrativa
  • Quesito n. 95-2010/I, Modificazione dello scopo della fondazione e regime del riconoscimento
  • Quesito n. 178-2009/I, Fondazione e adozione della struttura di fondazione di partecipazione
  • Quesito n. 31-2008/I, Trasformazione di fondazione comune in fondazione di partecipazione

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