Codice Civile art. 2498


CAPO X Della trasformazione, della fusione e della scissione - SEZ.I Della trasformazione (Il CapoX del Titolo V del Libro V è stato aggiunto dall' art. 6 D.Lgs.n.6/2003) (CONTINUITA' DEI RAPPORTI GIURIDICI)
1. Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.
(art. così sostituito dall' art. 6 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
La deliberazione di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l' atto costitutivo del tipo di società adottato.
Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell' articolo 2343 e deve essere iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte per l' atto costitutivo del tipo di società adottato.
La società acquista personalità giuridica con l' iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.)

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