Legge del 2001 numero 89 art. 2


DIRITTO ALL'EQUA RIPARAZIONE

1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter.
(Comma così sostituito dall’art. 1, comma 777, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
(Comma così sostituito dal numero 1) della lettera a) del comma 1 dell’art. 55, D.L. 22 giugno 2012, n. 83)
2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
(Comma aggiunto dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 55, D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 8-23 luglio 2015, n. 184 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico)
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
(Comma aggiunto dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 55, D.L. 22 giugno 2012, n. 83)
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.
(Comma aggiunto dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 55, D.L. 22 giugno 2012, n. 83)
2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile;
b)nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.
(Comma inserito dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 55, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 777, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.
(Comma inserito dall’art. 1, comma 777, lett. d), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto.
(Comma inserito dall’art. 1, comma 777, lett. d), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
3. [Il giudice determina la riparazione a norma dell' articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione].
(Comma abrogato dal numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’art. 55, D.L. 22 giugno 2012, n. 83)

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