Cass. civile, sez. Lavoro del 2013 numero 7667 (27/03/2013)



Il danno professionale conseguente a un demansionamento (quale possibile componente sia di un danno patrimoniale, anche in termini di perdita di chances, sia di un danno non patrimoniale) deve essere provato da chi lo deduce per chiederne il risarcimento e che tale prova può essere data, ai sensi dell’art. 2729 c.c. anche e soprattutto quando trattasi di danno non patrimoniale attraverso l’allegazione, quali presunzioni aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza, di elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

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